Art. 2
                    (Condizioni del trattamento)
1.  Il  trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti
puo'  essere  effettuato  soltanto mediante le sorgenti di radiazioni
elencate  nell'allegato  II  e  nel  rispetto delle condizioni di cui
                           all'allegato I.
2.  Il  trattamento di cui al comma 1 esclude il ricorso combinato ad
un  processo  chimico  avente  uno  scopo  identico a quello di detto
                            trattamento.
3.  Il trattamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato soltanato
negli impianti autorizzati di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le
      norme di buona tecnica indicate all'articolo 7, comma 1.