Art. 2
(Condizioni del trattamento)
1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti
puo' essere effettuato soltanto mediante le sorgenti di radiazioni
elencate nell'allegato II e nel rispetto delle condizioni di cui
all'allegato I.
2. Il trattamento di cui al comma 1 esclude il ricorso combinato ad
un processo chimico avente uno scopo identico a quello di detto
trattamento.
3. Il trattamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato soltanato
negli impianti autorizzati di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le
norme di buona tecnica indicate all'articolo 7, comma 1.