Art. 20
(Disposizioni finanziarie)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, ai fini del presente decreto le
spese relative alle istruttorie finalizzate al rilascio dei
provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 6, comma 1, e alle
istruttorie concernenti le eventuali modifiche, sospensioni, revoche
e rinnovi dei provvedimenti stessi, sono a carico dei richiedenti,
sulla base dei costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e
modalita' da stabilirsi con uno o piu' decreti dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attivita' di cui
al comma 1 da effettuarsi da parte delle regioni e delle province
autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti, sulla base del
costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da
stabilirsi con disposizioni regionali.
Nota all'art. 20:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 241 (vedere note alle premesse). L'art. 39 del
suddetto decreto cosi' recita:
"Art. 39. - 1. Le spese relative alle procedure
concernenti le attivita' da effettuarsi, ai sensi del
presente decreto, da parte delle amministrazioni
competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non
pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 5
febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del
servizio reso.
2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
tariffe per le attivita' di cui al comma l e le relative
modalita' di versamento.
3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le
attivita' da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da
parte delle regioni e delle province autonome, sono a
carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base
del costo effettivo del servizio reso.