Art. 20
                     (Disposizioni finanziarie)
1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  39  del decreto
legislativo  26  maggio 2000, n. 241, ai fini del presente decreto le
spese   relative   alle   istruttorie  finalizzate  al  rilascio  dei
provvedimenti  autorizzativi  di  cui all'articolo 6, comma 1, e alle
istruttorie  concernenti le eventuali modifiche, sospensioni, revoche
e  rinnovi  dei  provvedimenti stessi, sono a carico dei richiedenti,
sulla  base  dei costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e
modalita'   da  stabilirsi  con  uno  o  piu'  decreti  dei  Ministri
competenti,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  da  emanarsi  entro novanta giorni
        dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attivita' di cui
al  comma  1  da  effettuarsi da parte delle regioni e delle province
autonome,  sono  a  carico  dei  soggetti richiedenti, sulla base del
costo  effettivo  del  servizio  reso, secondo tariffe e modalita' da
               stabilirsi con disposizioni regionali.
 
          Nota all'art. 20:
              - Per  quanto concerne il decreto legislativo 26 maggio
          2000,  n.  241  (vedere  note alle premesse). L'art. 39 del
          suddetto decreto cosi' recita:
              "Art.  39.  -  1.  Le  spese  relative  alle  procedure
          concernenti  le  attivita'  da  effettuarsi,  ai  sensi del
          presente    decreto,   da   parte   delle   amministrazioni
          competenti,  sono  a  carico  dei  soggetti richiedenti non
          pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 5
          febbraio  1999,  n.  25, sulla base del costo effettivo del
          servizio reso.
              2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
          tariffe  per  le  attivita' di cui al comma l e le relative
          modalita' di versamento.
              3.  Le  spese  derivanti dalle procedure concernenti le
          attivita'  da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da
          parte  delle  regioni  e  delle  province  autonome, sono a
          carico  dei  soggetti  richiedenti non pubblici, sulla base
          del costo effettivo del servizio reso.