Art. 4
                        (Dosi di trattamento)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, la dose globale media di
irradiazione   assorbita   da  un  prodotto  alimentare  deve  essere
             calcolata come indicato nell'allegato III.
2.  Il  valore  massimo  della  dose  globale  media  di irradiazione
assorbita  dai  prodotti  alimentari  di  cui all'articolo 3 non puo'
superare  il livello indicato, per ciascun prodotto, nell'allegato IV
     e nelle autorizzazioni previste ai sensi dell'articolo 18.
3.  Il  valore massimo di cui al comma 2 puo' essere somministrato in
                          modo frazionato.