Art. 4
(Dosi di trattamento)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, la dose globale media di
irradiazione assorbita da un prodotto alimentare deve essere
calcolata come indicato nell'allegato III.
2. Il valore massimo della dose globale media di irradiazione
assorbita dai prodotti alimentari di cui all'articolo 3 non puo'
superare il livello indicato, per ciascun prodotto, nell'allegato IV
e nelle autorizzazioni previste ai sensi dell'articolo 18.
3. Il valore massimo di cui al comma 2 puo' essere somministrato in
modo frazionato.