Art. 6
                    (Provvedimenti autorizzativi)
1.  Il  trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti
di  cui  all'articolo 2, comma 1, deve avvenire in impianti muniti di
          entrambi i seguenti provvedimento autorizzativi:
a)  nulla  osta  all'impiego  di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai
sensi  dell'articolo  27  del  decreto legislativo n. 230 del 1995, e
                      successive modificazioni;
b)  autorizzazione  sanitaria  di  cui  all'articolo 2 della legge 30
          aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 6:
              - Per quanto concerne il decreto legislativo n. 230 del
          1995  (vedere  note  alle premesse). L'art. 27 del suddetto
          decreto cosi' recita:
              "Art.  27.  (Nulla  osta  all'impiego  di  sorgenti  di
          radiazioni).   1.  Gli  impianti,  stabilimenti,  istituti,
          reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita'
          comportanti,    a    qualsiasi   titolo,   la   detenzione,
          l'utilizzazione,  la  manipolazione di materie radioattive,
          prodotti,   apparecchiature   in  genere  contenenti  dette
          materie,   il   trattamento,   il  deposito  e  l'eventuale
          smaltimento     nell'ambiente     di     rifiuti    nonche'
          l'utilizzazione  di  apparecchi  generatori  di  radiazioni
          ionizzanti,  debbono essere muniti di nulla osta preventivo
          secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di
          cui  al  presente comma sono tutte di seguito indicate come
          impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
              1-bis.   Le   pratiche  svolte  dallo  stesso  soggetto
          mediante  sorgenti  di radiazioni mobili, impiegate in piu'
          siti,  luoghi o localita' non determinabili a priori presso
          soggetti  differenti  da  quello che svolge la pratica sono
          assoggettate  al  nulla osta di cui al presente articolo in
          relazione  alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti
          ed  alle  modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto
          nei provvedimenti applicativi.
              2.  L'impiego  delle  sorgenti  di radiazioni di cui al
          comma  1  e'  classificato  in  due  categorie,  A e B. Con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  dei  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,    di    concerto    con    il   Ministro
          dell'ambiente,  dell'interno, del lavoro e della previdenza
          sociale,  della  sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le
          condizioni  per la classificazione nelle predette categorie
          in   relazione   ai  rischi  per  i  lavoratori  e  per  la
          popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri
          di  radioprotezione,  le norme procedurali per il rilascio,
          la  modifica  e la revoca del nulla osta, le condizioni per
          l'esenzione  dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di
          consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte
          le competenze tecniche necessarie.
              2-bis.  Il  nulla  osta  di  cui  al  comma  1  e',  in
          particolare, richiesto per:
                a) l'aggiunta   intenzionale   sia  direttamente  che
          mediante   attivazione   di   materie   radioattive   nella
          produzione  e  manifattura di prodotti medicinali o di beni
          di consumo;
                b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
          di  materie  radioattive  per  radiografia industriale, per
          trattamento di prodotti, per ricerca;
                c) la   somministrazione   intenzionale   di  materie
          radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
          veterinaria,  a  persone  e,  per i riflessi concernenti la
          radioprotezione di persone, ad animali;
                d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
          di materie radioattive per esposizione di persone a fini di
          tempia medica.
              3.  Le  disposizioni del presente capo non si applicano
          alle  pratiche  disciplinate  al  capo IV ed al capo VII ed
          alle  attivita'  lavorative  comportanti l'esposizione alle
          sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con
          esclusione  dei  casi  in  cui  l'assoggettamento  a  dette
          disposizioni  sia espressamente stabilito ai sensi del capo
          III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
              4.   Restano   ferme,   per   quanto   applicabili,  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  13 della legge 31 dicembre
          1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano  alle  pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego
          di microscopi elettronici.
              4-ter.  Il  nulla osta all'impiego di categoria A tiene
          luogo del nulla osta all'impiego di categoria B.
              4-quater.  Nel  nulla  osta  cui  cui  al  comma 1 sono
          stabilite  particolari  prescrizioni  per quanto attiene ai
          valori  massimi  dell'esposizione dei gruppi di riferimento
          della  popolazione  interessati  alla  pratica  e,  qualora
          necessario,  per gli aspetti connessi alla costruzione, per
          le   prove  e  per  l'esercizio,  nonche'  per  l'eventuale
          disattivazione delle installazioni".
          Nota all'art. 6:
              -  Per  quanto concerne la legge 30 aprile 1962, n. 283
          (vedere  note alle premesse). L'art. 2 della suddetta legge
          cosi' recita:
              "Art.  2.  - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di
          produzione,  preparazione  e  confezionamento,  nonche'  di
          depositi    all'ingrosso   di   sostanze   alimentari,   e'
          subordinato ad autorizzazione sanitaria.
              Il  rilascio  di  tale  autorizzazione  e' condizionato
          dall'accertamento  dei  requisiti igienico-sanitari, sia di
          impianto,  che  funzionali,  previsti  dalle  leggi  e  dai
          regolamenti.
              I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei
          depositi   all'ingrosso,   di  cui  al  primo  comma,  gia'
          esistenti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  debbono,  nei termine di tre mesi dalla detta data,
          richiedere  la  prescritta  autorizzazione sanitaria, anche
          nel   caso   che  fossero  in  possesso  di  autorizzazioni
          rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
              I  contravventori  sono  puniti  con  l'ammenda da lire
          300.000 a lire 1.500.000".