Art. 6
(Provvedimenti autorizzativi)
1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti
di cui all'articolo 2, comma 1, deve avvenire in impianti muniti di
entrambi i seguenti provvedimento autorizzativi:
a) nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai
sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e
successive modificazioni;
b) autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Note all'art. 6:
- Per quanto concerne il decreto legislativo n. 230 del
1995 (vedere note alle premesse). L'art. 27 del suddetto
decreto cosi' recita:
"Art. 27. (Nulla osta all'impiego di sorgenti di
radiazioni). 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti,
reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita'
comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione,
l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette
materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale
smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche'
l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo
secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di
cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come
impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto
mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu'
siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso
soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono
assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in
relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti
ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto
nei provvedimenti applicativi.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al
comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le
condizioni per la classificazione nelle predette categorie
in relazione ai rischi per i lavoratori e per la
popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri
di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio,
la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per
l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di
consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte
le competenze tecniche necessarie.
2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in
particolare, richiesto per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che
mediante attivazione di materie radioattive nella
produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni
di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
di materie radioattive per radiografia industriale, per
trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie
radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la
radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
di materie radioattive per esposizione di persone a fini di
tempia medica.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano
alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed
alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle
sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con
esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette
disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo
III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego
di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene
luogo del nulla osta all'impiego di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta cui cui al comma 1 sono
stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai
valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento
della popolazione interessati alla pratica e, qualora
necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione delle installazioni".
Nota all'art. 6:
- Per quanto concerne la legge 30 aprile 1962, n. 283
(vedere note alle premesse). L'art. 2 della suddetta legge
cosi' recita:
"Art. 2. - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di
produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di
depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, e'
subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio di tale autorizzazione e' condizionato
dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di
impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai
regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei
depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, debbono, nei termine di tre mesi dalla detta data,
richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche
nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni
rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire
300.000 a lire 1.500.000".