Art. 7
(Nulla osta all'impiego)
1. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 6, comma
1, lettera a), gli impianti destinati al trattamento dei prodotti
alimentari con radiazioni ionizzanti devono soddisfare, oltre ai
requisiti previsti dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995,
anche le norme internazionali di buona tecnica per l'impiego degli
impianti di irradiazione utilizzati nel trattamento degli alimenti
raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius di
cui al vol. I A della FAO/WHO/CAC, nonche' le disposizioni
comunitarie adottate in materia.
2. La domanda per il rilascio del nulla osta all'impiego deve
contenere, in aggiunta ai dati richiesti sulla base degli articoli 27
e 152-bis, comma 4, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995,
le informazioni indicate nell'allegato V.
3. Il nulla osta all'impiego indica fra l'altro:
a) il prodotto o i prodotti alimentari ammessi che possono essere
trattati nell'impianto;
b) il tipo di sorgente di radiazione ionizzante utilizzata per il
trattamento, l'attivita' massima della sorgente nel caso di materie
radioattive, o, nel caso degli acceleratori, l'energia massima;
c) le prescrizioni attinenti le modalita' con cui deve essere
condotto il trattamento.
Note all'art. 7:
- Per quanto concerne il decreto legislativo n. 230 del
1995 (vedere note alle premesse).
- Per quanto concerne l'art. 27 del suddetto decreto
legislativo (vedere note articolo 6).
- L'articolo 152-bis, comma 4, del decreto legislativo
n. 230 del 1995 cosi' recita:
"4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2
dell'art. 27 valgono le disposizioni dell'allegato IX,
anche ai fini di cui al comma 2 dell'art. 29".