Art. 7
                      (Nulla osta all'impiego)
1.  Ai  fini del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 6, comma
1,  lettera  a),  gli  impianti destinati al trattamento dei prodotti
alimentari  con  radiazioni  ionizzanti  devono  soddisfare, oltre ai
requisiti  previsti  dal  citato decreto legislativo n. 230 del 1995,
anche  le  norme  internazionali di buona tecnica per l'impiego degli
impianti  di  irradiazione  utilizzati nel trattamento degli alimenti
raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius di
cui   al   vol.  I  A  della  FAO/WHO/CAC,  nonche'  le  disposizioni
                  comunitarie adottate in materia.
2.  La  domanda  per  il  rilascio  del  nulla  osta all'impiego deve
contenere, in aggiunta ai dati richiesti sulla base degli articoli 27
e  152-bis,  comma 4, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995,
              le informazioni indicate nell'allegato V.
          3. Il nulla osta all'impiego indica fra l'altro:
a)  il  prodotto  o  i prodotti alimentari ammessi che possono essere
                       trattati nell'impianto;
b)  il  tipo  di  sorgente di radiazione ionizzante utilizzata per il
trattamento,  l'attivita'  massima della sorgente nel caso di materie
   radioattive, o, nel caso degli acceleratori, l'energia massima;
c)  le  prescrizioni  attinenti  le  modalita'  con  cui  deve essere
                      condotto il trattamento.
 
          Note all'art. 7:
              - Per quanto concerne il decreto legislativo n. 230 del
          1995 (vedere note alle premesse).
              - Per  quanto  concerne  l'art. 27 del suddetto decreto
          legislativo (vedere note articolo 6).
              - L'articolo  152-bis, comma 4, del decreto legislativo
          n. 230 del 1995 cosi' recita:
              "4.  Fino  all'adozione  del  decreto di cui al comma 2
          dell'art.  27  valgono  le  disposizioni  dell'allegato IX,
          anche ai fini di cui al comma 2 dell'art. 29".