Art. 8
(Autorizzazione sanitaria al trattamento)
1. Ai fini del presente decreto, il rilascio dell'autorizzazione
sanitaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), per il
trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti, e'
subordinato:
a) al possesso del nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a);
b) alla designazione di un responsabile dell'osservanza di tutte le
condizioni necessarie per l'applicazione del trattamento dei prodotti
alimentari con radiazioni ionizzanti; con la designazione devono
essere indicate le modalita' con le quali, ai fini suddetti, il
titolare dell'autorizzazione garantisce le competenze tecniche
specifiche di cui al comma 2, e, in particolare, le modalita' con le
quali garantisce che le competenze tecniche specifiche di cui il
responsabile intende avvalersi siano poste e mantenute nella
disponibilita' dello stesso;
c) alla dichiarazione di accettazione, da parte del responsabile,
dell'incarico, nonche' delle modalita' di cui alla lettera b).
2. Al fine di garantire l'osservanza di tutte le condizioni
necessarie per la corretta applicazione del trattamento dei prodotti
alimentari con radiazioni ionizzanti, il responsabile di cui al comma
1, lettera b), deve disporre, in proprio o mediante altri soggetti o
strutture di cui puo' avvalersi, di adeguate competenze tecniche
specifiche che riguardino:
a) il funzionamento dell'impianto per quanto riguarda gli aspetti
connessi al trattamento stesso e, in particolare, programmazione,
dosimetria, esecuzione e controllo;
b) l'igiene e la tecnologia alimentare relativamente ai prodotti
oggetto del trattamento.
3. L'efficacia dell'autorizzazione sanitaria e' sospesa per tutto il
periodo in cui non e' assicurata, per qualsiasi motivo, la
responsabilita' dell'osservanza di tutte le condizioni necessarie per
l'applicazione del trattamento dei prodotti con radiazioni
ionizzanti.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, nella relativa
domanda devono essere forniti gli elementi seguenti:
a) le informazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, o di quelle previste da
disposizioni specifiche;
b) le informazioni di cui all'allegato V;
c) il tipo di sorgente che si intende utilizzare e le relative
condizioni di trattamento;
d) copia del nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
e) la designazione del responsabile secondo quanto indicato al comma
1, lettera b);
f) la dichiarazione dell'accettazione, da parte del responsabile,
dell'incarico, nonche' delle modalita' di cui al comma 1, lettera b).
5. L'autorizzazione sanitaria indica, fra l'altro, le eventuali
prescrizioni di natura igienico-sanitaria riguardanti lo
stabilimento, i prodotti ivi trattati e le modalita' del trattamento,
che non devono comportare, in ogni caso, modificazioni della
struttura dell'impianto o del trattamento oggetto del nulla osta di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); copia del nulla osta e'
allegata all'autorizzazione e ne costituisce parte integrante.
6. Ogni provvedimento di sospensione o di revoca del nulla osta di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), determina la sospensione o
la revoca dell'autorizzazione sanitaria.
7. Se il nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e'
oggetto di modificazioni, l'autorizzazione sanitaria corrispondente
non e' piu' valida e deve essere rinnovata.
Note all'art. 8:
- Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, reca: "Regolamento
di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modificazioni in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande". L'art. 26 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica cosi' recita:
"Art. 26 (Modalita' di inoltro delle richieste di
autorizzazione). - Le domande per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono
contenere:
a) il nome e la ragione sociale e la sede
dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o
del laboratorio di produzione, preparazione e
confezionamento o del deposito all'ingrosso;
c) l'indicazione per generi merceologici delle
sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare,
confezionare o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli
eventuali marchi depositati che valgano ad identificare
l'impresa;
e) l'eventuale carattere stagionale delle
lavorazioni;
f) l'indicazione del presumibile termine di
approntamento dello stabilimento o del laboratorio di
produzione, preparazione e confezionamento o del deposito
all'ingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non
superiore a 1:500. In casi particolari potranno essere
richieste piante piu' dettagliate;
2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli
impianti e delle attrezzature;
3) dall'indicazione relativa all'impianto di
approvvigionamento idrico, alla idoneita' della rete di
distribuzione, nonche' dalla documentazione sulla
potabilita' dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti
pubblici;
4) dall'indicazione relativa all'impianto di
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove
necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle
acque;
5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare
la salubrita' e la conservazione delle sostanze alimentari,
nonche' dalla documentazione di tali sistemi, ove
richiesta;
6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati
dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle
lettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del
secondo comma del presente articolo.
I titolari degli stabilimenti o laboratori di
produzione che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, concernente norme sull'igiene del
lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte
dalla suddetta norma".