Art. 8
              (Autorizzazione sanitaria al trattamento)
1.  Ai  fini  del  presente  decreto, il rilascio dell'autorizzazione
sanitaria  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  b),  per il
trattamento  di  prodotti  alimentari  con  radiazioni ionizzanti, e'
                            subordinato:
a) al possesso del nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
                                 a);
b)  alla  designazione di un responsabile dell'osservanza di tutte le
condizioni necessarie per l'applicazione del trattamento dei prodotti
alimentari  con  radiazioni  ionizzanti;  con  la designazione devono
essere  indicate  le  modalita'  con  le  quali, ai fini suddetti, il
titolare   dell'autorizzazione   garantisce  le  competenze  tecniche
specifiche  di cui al comma 2, e, in particolare, le modalita' con le
quali  garantisce  che  le  competenze  tecniche specifiche di cui il
responsabile   intende   avvalersi  siano  poste  e  mantenute  nella
                    disponibilita' dello stesso;
c)  alla  dichiarazione  di  accettazione, da parte del responsabile,
   dell'incarico, nonche' delle modalita' di cui alla lettera b).
2.   Al  fine  di  garantire  l'osservanza  di  tutte  le  condizioni
necessarie  per la corretta applicazione del trattamento dei prodotti
alimentari con radiazioni ionizzanti, il responsabile di cui al comma
1,  lettera b), deve disporre, in proprio o mediante altri soggetti o
strutture  di  cui  puo'  avvalersi,  di adeguate competenze tecniche
                     specifiche che riguardino:
a)  il  funzionamento  dell'impianto  per quanto riguarda gli aspetti
connessi  al  trattamento  stesso  e, in particolare, programmazione,
                 dosimetria, esecuzione e controllo;
b)  l'igiene  e  la  tecnologia  alimentare relativamente ai prodotti
                      oggetto del trattamento.
3.  L'efficacia dell'autorizzazione sanitaria e' sospesa per tutto il
periodo   in   cui  non  e'  assicurata,  per  qualsiasi  motivo,  la
responsabilita' dell'osservanza di tutte le condizioni necessarie per
l'applicazione   del   trattamento   dei   prodotti   con  radiazioni
                             ionizzanti.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, nella relativa
        domanda devono essere forniti gli elementi seguenti:
a)  le informazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  marzo  1980,  n.  327, o di quelle previste da
                      disposizioni specifiche;
              b) le informazioni di cui all'allegato V;
c)  il  tipo  di  sorgente  che  si  intende utilizzare e le relative
                     condizioni di trattamento;
 d) copia del nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
e)  la designazione del responsabile secondo quanto indicato al comma
                           1, lettera b);
f)  la  dichiarazione  dell'accettazione,  da parte del responsabile,
dell'incarico, nonche' delle modalita' di cui al comma 1, lettera b).
5.  L'autorizzazione  sanitaria  indica,  fra  l'altro,  le eventuali
prescrizioni    di    natura    igienico-sanitaria   riguardanti   lo
stabilimento, i prodotti ivi trattati e le modalita' del trattamento,
che   non  devono  comportare,  in  ogni  caso,  modificazioni  della
struttura  dell'impianto  o del trattamento oggetto del nulla osta di
cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera a); copia del nulla osta e'
   allegata all'autorizzazione e ne costituisce parte integrante.
6.  Ogni  provvedimento  di sospensione o di revoca del nulla osta di
cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a), determina la sospensione o
              la revoca dell'autorizzazione sanitaria.
7.  Se  il  nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e'
oggetto  di  modificazioni, l'autorizzazione sanitaria corrispondente
             non e' piu' valida e deve essere rinnovata.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  D.P.R.  26 marzo 1980, n. 327, reca: "Regolamento
          di   esecuzione  della  legge  30 aprile  1962,  n.  283  e
          successive  modificazioni in materia di disciplina igienica
          della  produzione e della vendita delle sostanze alimentari
          e  delle  bevande".  L'art.  26  del  suddetto  decreto del
          Presidente della Repubblica cosi' recita:
              "Art.  26  (Modalita'  di  inoltro  delle  richieste di
          autorizzazione).   -  Le  domande  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni   di  cui  all'articolo  precedente  debbono
          contenere:
                a) il   nome   e   la   ragione  sociale  e  la  sede
          dell'impresa;
                b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o
          del    laboratorio    di    produzione,    preparazione   e
          confezionamento o del deposito all'ingrosso;
                c) l'indicazione   per   generi   merceologici  delle
          sostanze  alimentari  che si intendono produrre, preparare,
          confezionare o tenere in deposito;
                d) la  descrizione  e  gli  estremi di deposito degli
          eventuali  marchi  depositati  che  valgano ad identificare
          l'impresa;
                e) l'eventuale     carattere     stagionale     delle
          lavorazioni;
                f) l'indicazione    del    presumibile   termine   di
          approntamento  dello  stabilimento  o  del  laboratorio  di
          produzione,  preparazione  e confezionamento o del deposito
          all'ingrosso.
              Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
                1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non
          superiore  a  1:500.  In  casi  particolari potranno essere
          richieste piante piu' dettagliate;
                2)  dalla  descrizione  sommaria  dei  locali,  degli
          impianti e delle attrezzature;
                3)    dall'indicazione   relativa   all'impianto   di
          approvvigionamento  idrico,  alla  idoneita'  della rete di
          distribuzione,    nonche'    dalla   documentazione   sulla
          potabilita' dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti
          pubblici;
                4)    dall'indicazione   relativa   all'impianto   di
          smaltimento   dei   rifiuti   solidi   e  liquidi,  e,  ove
          necessario,  ai  mezzi  impiegati  per la depurazione delle
          acque;
                5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare
          la salubrita' e la conservazione delle sostanze alimentari,
          nonche'   dalla   documentazione   di   tali  sistemi,  ove
          richiesta;
                6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
              I  titolari  di  depositi  all'ingrosso  sono esonerati
          dall'obbligo  di  produrre  le dichiarazioni previste dalle
          lettere  d)  ed  e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del
          secondo comma del presente articolo.
              I   titolari   degli   stabilimenti   o  laboratori  di
          produzione   che   si  trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'art.  48  del  decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo  1956,  n.  303, concernente norme sull'igiene del
          lavoro,  sono  tenuti ad effettuare le notifiche prescritte
          dalla suddetta norma".