Art. 9
(Comunicazioni riguardanti il responsabile)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, il titolare
dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b), deve comunicare all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione:
a) la cessazione per qualsiasi motivo dell'incarico del responsabile
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), compresa la rinuncia
dell'accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
b) la designazione del nuovo responsabile con allegata la
dichiarazione dell'accettazione dell'incarico da parte di
quest'ultimo, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere b) e
c);
c) la modificazione delle modalita' previste all'articolo 8, comma 1,
lettera b), controfirmate dal responsabile per accettazione.
2. L'efficacia dell'autorizzazione sanitaria e' sospesa sino
all'accettazione, da parte del responsabile, dell'incarico e delle
modalita' di cui al comma 1, lettere b) e c).