Art. 9
             (Comunicazioni riguardanti il responsabile)
1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, il titolare
dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b), deve comunicare all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione:
a)  la cessazione per qualsiasi motivo dell'incarico del responsabile
di  cui  all'articolo  8,  comma  1, lettera b), compresa la rinuncia
       dell'accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
b)   la   designazione   del   nuovo  responsabile  con  allegata  la
dichiarazione    dell'accettazione    dell'incarico   da   parte   di
quest'ultimo,  come  previsto  dall'articolo 8, comma 1, lettere b) e
                                 c);
c) la modificazione delle modalita' previste all'articolo 8, comma 1,
    lettera b), controfirmate dal responsabile per accettazione.
2.   L'efficacia   dell'autorizzazione   sanitaria  e'  sospesa  sino
all'accettazione,  da  parte  del responsabile, dell'incarico e delle
            modalita' di cui al comma 1, lettere b) e c).