Art. 10.
   1.  Il  comma  4  dell'articolo  29  delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
   "4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
   a)  che  l'indicazione  dei  nominativi  rispetti  un  criterio di
rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
   b)  che  sia  evitata  l'attribuzione contestuale di nomine, ad un
unico  difensore,  per  procedimenti  pendenti  innanzi  ad autorita'
giudiziarie  e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate
in modo da non permettere l'effettivita' della difesa;
   c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli
imputati  detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione
giornaliera   dei  nominativi,  la  reperibilita'  di  un  numero  di
difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze".
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art. 29 delle norme di attuazione del
          codice  di  procedura  penale e' riportato in nota all'art.
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