Art. 11.
   1.  Il  comma  5  dell'articolo  29  delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
   "5.  L'autorita'  giudiziaria  e,  nei  casi  previsti, la polizia
giudiziaria,  individuano  il  difensore  richiedendone il nominativo
all'ufficio di cui al comma 2".
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art. 29 delle norme di attuazione del
          codice  di  procedura  penale e' riportato in nota all'art.
          14.