Art. 11. 1. Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2".
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.