Art. 12.
   1.  Il  comma  6  dell'articolo  29  delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
   "6.   Il   presidente  del  consiglio  dell'ordine  forense  o  un
componente  da  lui  delegato  vigila  sul  rispetto  dei criteri per
l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio".
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art. 29 delle norme di attuazione del
          codice  di  procedura  penale e' riportato in nota all'art.
          14.