Art. 12. 1. Il comma 6 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio".
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.