Art. 13.
   1.  Il  comma  7  dell'articolo  29  delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
   "7.  I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4,
lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'".
 
          Nota all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art. 29 delle norme di attuazione del
          codice  di  procedura  penale e' riportato in nota all'art.
          14.