Art. 14.
   1.  I  commi  8 e 9 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale sono abrogati.
 
          Nota all'art. 14:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  delle norme di
          attuaizone  del codice di procedura penale, come modificato
          della legge qui publicata:
              "Art.  29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
          - 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
          almeno  ogni  tre  mesi  l'elenco alfabetico degli iscritti
          negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.
              1-bis.  Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97
          del  codice, e' necessario il conseguimento di attestazione
          di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza
          al  termine  della  frequenza  di  corsi  di  aggiornamento
          professionale  organizzati  dagli  ordini  medesimi  o, ove
          costituita,   dalla   camera   penale  territoriale  ovvero
          dall'unione  delle  camere  penali.  I  difensori  possono,
          tuttavia,  essere  iscritti  nell'elenco, a prescindere dal
          requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver
          esercitato  la  professione  in  sede penale per almeno due
          anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
              2. E'  istituito  presso  l'ordine  forense  di ciascun
          capoluogo  del  distretto  di  corte  d'appello un apposito
          ufficio  con  recapito  centralizzato  che,  mediante linee
          telefoniche  dedicate,  fornisce i nominativi dei difensori
          d'ufficio  a  richiesta  dell'autorita' giudiziaria o della
          polizia    giudiziaria.   Non   si   ricorre   al   sistema
          informatizzato  se  il  procedimento  concerne  materie che
          riguardano competenze specifiche.
              3.  L'ufficio  di cui al comma 2 gestisce separatamente
          gli  elenchi  dei  difensori  d'ufficio  di  ciascun ordine
          forense esistente nel distretto di corte d'appello.
              4.  Il  sistema  informatizzato  di cui al comma 2 deve
          garantire:
                a) che   l'indicazione  dei  nominativi  rispetti  un
          criterio   di   rotazione   automatico   tra  gli  iscritti
          nell'elenco di cui al comma 1;
                b) che  sia  evitata  l'attribuzione  contestuale  di
          nomine,  ad  un  unico difensore, per procedimenti pendenti
          innanzi  ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti fra
          di  loro  e,  comunque, dislocate in modo da non permettere
          l'effettivita' della difesa;
                c) l'istituzione  di  un turno differenziato, per gli
          indagati  e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso
          un  criterio  di  rotazione  giornaliera dei nominativi, la
          reperibiita'   di   un   numero   di   difensori  d'ufficio
          corrispondente alle esigenze.
              5. L'autorita'  giudiziaria  e,  nei  casi previsti, la
          polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
          il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
              6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
          componente  da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri
          per   l'individuazione  e  la  designazione  del  difensore
          d'ufficio.
              7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
          comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.
              8. (abrogato).
              9. (abrogato).".