Art. 16.
   1.  Al  comma  3  dell'articolo  30  delle norme di attuazione del
codice  di procedura penale, dopo la parola: "incarico" sono inserite
le seguenti: "e non ha nominato un sostituto", la parola: "avvertire"
e' sostituita dalla seguente: "avvisare" e le parole: "a sostituirlo"
sono sostituite dalle seguenti: "alla sostituzione".
 
          Nota all'art. 16:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 delle norme di
          attuazione del codice di procedura penale , come modificato
          della legge qui pubblicata:
              "Art.  30  (Comunicazione  al  difensore di ufficio). -
          1. Al  difensore  di  ufficio  e'  data comunicazione della
          individuazione  effettuata  a  norma dell'art. 97, comma 3,
          del codice.
              2.  Allo  stesso  modo e' comunicata la designazione al
          sostituto  nei  casi  previsti  dall'art.  97, comma 4, del
          codice.
              3.  Nel caso previsto dall'art. 97, comma 5 del codice,
          il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di
          adempiere  l'incarico  e  non ha nominato un sostituto deve
          avvisare     immediatamente     l'autorita'    giudiziaria,
          indicandone   le   ragioni,   affinche'  si  provveda  alla
          sostituzione.".