Art. 17.
   1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
   "Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) - 1. Le procedure
intraprese  per  il  recupero  dei  crediti professionali vantati dai
difensori  d'ufficio  nei  confronti degli indagati, degli imputati e
dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
   2.  Al difensore d'ufficio e' corrisposto il compenso nella misura
e  secondo  le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217,
quando  dimostri  di  avere  esperito inutilmente le procedure per il
recupero dei crediti professionali.
   3.  Lo  Stato,  con  le forme e le procedure di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  ha  diritto  di  ripetere le somme di cui al comma 1,
salvo  che  la  persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle
condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato".
 
          Note all'art. 17:
              - La  legge  30 luglio 1990, n. 217, reca: "Istituzione
          del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre   1973,   n.   602,   reca:  "Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito.".