Art. 18.
   1.  Dopo  l'articolo  32  delle  norme di attuazione del codice di
procedura penale e' inserito il seguente:
   "Art.  32-bis  -  (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona
irreperibile)  -  1.  Il difensore d'ufficio della persona sottoposta
alle   indagini,  dell'imputato  e  del  condannato  irreperibile  e'
retribuito  secondo  le  norme  relative  al patrocinio a spese dello
Stato  nelle  forme  di  cui  all'articolo 1, comma 5, della legge 30
luglio  1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico
di chi si e' reso successivamente reperibile".
 
          Nota all'art. 18:
              -  Si  trascrive il testo del comma 5 dell'art. 1 della
          legge  30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio e
          spese dello Stato per i non abbienti):
              "5. Nel  processo  penale a carico di minorenni, quando
          l'interessato   non   vi   abbia   provveduto,  l'autorita'
          procedente  nomina  un  difensore  cui  e'  corrisposto  il
          compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla
          presente  legge.  Lo  Stato ha diritto di ripetere le somme
          pagate  nei  confronti  del  minorenne  e dei familiari che
          superano i limiti di reddito di cui all'art. 3.".