Art. 19. 1. Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 369-bis - (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) - 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere: a) l'informazione della obbligatorieta' della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini; b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico; c) l'indicazione della facolta' di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio; d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad esecuzione forzata; e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".
Nota all'art. 19: - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 375 ed il testo dell'art. 416 del codice di procedura penale: "Art. 375. - 1-2 (Omissis). 3. Quando la persona e' chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresi' la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito puo' inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'art. 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di giudizio immediato.". "Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3. 2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (294, 392 ss.; att. 130). Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.".