Art. 19.
   1.  Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
   "Art.  369-bis  -  (Informazione  della  persona  sottoposta  alle
indagini  sul  diritto di difesa) - 1. Al compimento del primo atto a
cui   il  difensore  ha  diritto  di  assistere  e,  comunque,  prima
dell'invito  a  presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del
combinato  disposto  degli  articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico
ministero,  a  pena  di nullita' degli atti successivi, notifica alla
persona  sottoposta  alle  indagini la comunicazione della nomina del
difensore d'ufficio.
   2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
   a)  l'informazione  della obbligatorieta' della difesa tecnica nel
processo  penale,  con  l'indicazione  della  facolta'  e dei diritti
attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
   b)  il  nominativo  del  difensore  d'ufficio e il suo indirizzo e
recapito telefonico;
   c)  l'indicazione  della  facolta'  di  nominare  un  difensore di
fiducia   con  l'avvertimento  che,  in  mancanza,  l'indagato  sara'
assistito da quello nominato d'ufficio;
   d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio
ove  non  sussistano  le  condizioni per accedere al beneficio di cui
alla  lettera  e)  e  l'avvertimento  che,  in caso di insolvenza, si
procedera' ad esecuzione forzata;
   e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato".
 
          Nota all'art. 19:
              - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 375 ed il
          testo dell'art. 416 del codice di procedura penale:
              "Art. 375. - 1-2 (Omissis).
              3.   Quando   la   persona   e'   chiamata   a  rendere
          l'interrogatorio,  l'invito  contiene  altresi' la sommaria
          enunciazione  del fatto quale risulta dalle indagini fino a
          quel  momento compiute. L'invito puo' inoltre contenere, ai
          fini   di   quanto   previsto   dall'art.   453,  comma  1,
          l'indicazione  degli  elementi  e  delle  fonti  di prova e
          l'avvertimento  che  potra'  essere presentata richiesta di
          giudizio immediato.".
              "Art.  416  (Presentazione della richiesta del pubblico
          ministero).  - 1. La  richiesta  di  rinvio  a  giudizio e'
          depositata  dal  pubblico  ministero  nella cancelleria del
          giudice.  La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non
          e'   preceduta   dall'avviso  previsto  dall'art.  415-bis,
          nonche'    dall'invito    a    presentarsi    per   rendere
          l'interrogatorio  ai  sensi dell'art. 375, comma 3, qualora
          la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere
          sottoposta  ad  interrogatorio  entro  il  termine  di  cui
          all'art. 415-bis, comma 3.
              2.   Con   la   richiesta  e'  trasmesso  il  fascicolo
          contenente  la notizia di reato, la documentazione relativa
          alle  indagini  espletate  e  i verbali degli atti compiuti
          davanti  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  (294,
          392 ss.; att. 130). Il corpo del reato e le cose pertinenti
          al  reato  sono  allegati al fascicolo, qualora non debbano
          essere custoditi altrove.".