Art. 2.
   1.  Il  comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se
devono  compiere  un  atto  per il quale e' prevista l'assistenza del
difensore  e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono
privi,  danno  avviso  dell'atto  al  difensore  il cui nominativo e'
comunicato dall'ufficio di cui al comma 2".