Art. 20.
   1.  Il comma 3 dell'articolo 460 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "3.  Copia  del  decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e'
notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al
difensore   di   fiducia   eventualmente  nominato  ed  alla  persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 6 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 20:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  460 del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il
          decreto di condanna contiene:
                a) le    generalita'   dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni  personali che valgano a identificarlo nonche',
          quando  occorre,  quelle della persona civilmente obbligata
          per la pena pecuniaria;
                b) l'enunciazione  del  fatto,  delle  circostanze  e
          delle disposizioni di legge violate;
                c) la  concisa  esposizione  dei motivi di fatto e di
          diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni
          dell'eventuale  diminuzione  della  pena  al  di  sotto del
          minimo edittale;
                d) il dispositivo;
                e) l'avviso  che  l'imputato  e la persona civilmente
          obbligata   per   la   pena   pecuniaria  possono  proporre
          opposizione  entro  quindici giorni dalla notificazione del
          decreto   e   che   l'imputato   puo'   chiedere   mediante
          l'opposizione  [c.p.p. 416] il giudizio immediato ovvero il
          giudizio  abbreviato  o  l'applicazione  della pena a norma
          dell'art. 444;
                f) l'avvertimento   all'imputato   e   alla   persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
          mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
                g) l'avviso  che  l'imputato  e la persona civilmente
          obbligata  per  la  pena  pecuniaria  hanno  la facolta' di
          nominare un difensore;
                h) la   data   e  la  sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che lo assiste.
              2. Con  il  decreto  di  condanna il giudice applica la
          pena   nella   misura   richiesta  dal  pubblico  ministero
          indicando  l'entita'  dell'eventuale diminuzione della pena
          stessa  al  di sotto del minimo edittale [c.p.p. 459, comma
          2];  ordina  la  confisca, nei casi previsti dall'art. 240,
          secondo  comma,  del codice penale, o la restituzione delle
          cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della
          pena  [c.p.  163]  [e  la  non  menzione della condanna nel
          certificato  penale  spedito  a  richiesta di privati [c.p.
          175]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice
          penale,  dichiara  altresi la responsabilita' della persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
              3.   Copia   del  decreto  e'  comunicata  al  pubblico
          ministero  ed  e' notificata con il precetto al condannato,
          al   difensore   d'ufficio   o   al  difensore  di  fiducia
          eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
          per la pena pecuniaria.
              4.  Se  non  e' possibile eseguire la notificazione per
          irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto
          penale  di  condanna  e  restituisce  gli  atti al pubblico
          ministero.
              5.  Il  decreto  penale  di  condanna  non  comporta la
          condanna  al  pagamento  delle  spese del procedimento, ne'
          l'applicazione   di  pene  accessorie.  Anche  se  divenuto
          esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
          o  amministrativo.  Il  reato  e' estinto se nel termine di
          cinque  anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
          di    due    anni,   quando   il   decreto   concerne   una
          contravvenzione,  l'imputato non commette un delitto ovvero
          una  contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
          estingue  ogni effetto penale e la condanna non e' comunque
          di  ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
          condizionale della pena.