Art. 3.
   1.  Il  comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "4.  Quando  e'  richiesta  la  presenza del difensore e quello di
fiducia  o  di  ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato
reperito,  non  e'  comparso  o  ha abbandonato la difesa, il giudice
designa  come  sostituto un altro difensore immediatamente reperibile
per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il
pubblico   ministero   e   la  polizia  giudiziaria,  nelle  medesime
circostanze,  richiedono  un  altro  nominativo all'ufficio di cui al
comma  2,  salva,  nei  casi  di urgenza, la designazione di un altro
difensore   immediatamente   reperibile,   previa   adozione   di  un
provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso
del  giudizio  puo'  essere  nominato  sostituto  solo  un  difensore
iscritto nell'elenco di cui al comma 2".
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  97  del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art. 97 (Difensore d'ufficio). - 1. L'imputato che non
          ha  nominato  un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo
          e' assistito da un difensore di ufficio.
              2.  I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto
          di   corte   d'appello,   mediante   un   apposito  ufficio
          centralizzato,  al  fine  di garantire l'effettivita' della
          difesa  d'ufficio,  predispongono gli elenchi dei difensori
          che  a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia
          giudiziaria  sono indicati ai fini della nomina. I consigli
          dell'ordine  fissano  i criteri per la nomina dei difensori
          sulla  base  delle competenze specifiche, della prossimita'
          alla sede del procedimento e della reperibilita'.
              3.  Il  giudice,  il  pubblico  ministero  e la polizia
          giudiziaria,  se  devono  compiere  un atto per il quale e'
          prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta
          alle  indagini  o  l'imputato  ne  sono privi, danno avviso
          dell'atto  al  difensore  il  cui  nominativo e' comunicato
          dall'ufficio di cui al comma 2.
              4.  Quando  e'  richiesta  la  presenza del difensore e
          quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2
          e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato
          la  difesa,  il  giudice  designa  come  sostituto un altro
          difensore   immediatamente   reperibile  per  il  quale  si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico
          ministero   e   la   polizia  giudiziaria,  nelle  medesime
          circostanze,  richiedono un altro nominativo all'ufficio di
          cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione
          di  un  altro  difensore  immediatamente reperibile, previa
          adozione  di  un  provvedimento  motivato  che  indichi  le
          ragioni  dell'urgenza.  Nel  corso del giudizio puo' essere
          nominato  sostituto  solo un difensore iscritto nell'elenco
          di cui al comma 2.
              5.  Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il
          patrocinio  e  puo' essere sostituito solo per giustificato
          motivo.
              6.  Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se
          viene nominato un difensore di fiducia.".
              -  Per  il  testo dell'art. 102 del codice di procedura
          penale, vedasi note all'art. 4.