Art. 4. 1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto".
Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 102 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 102 (Sostituto del difensore). - 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto. 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.".