Art. 4.
   1.  Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "1.  Il  difensore  di  fiducia  e  il difensore d'ufficio possono
nominare un sostituto".
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 102 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  102 (Sostituto del difensore). - 1. Il difensore
          di  fiducia  e  il  difensore d'ufficio possono nominare un
          sostituto.
              2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di
          difensore.".