Art. 5.
   1. L'articolo 108 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  108 - (Termine per la difesa) - 1. Nei casi di rinuncia, di
revoca,  di  incompatibilita',  e  nel  caso  di  abbandono, il nuovo
difensore  dell'imputato  o  quello  designato  d'ufficio  che  ne fa
richiesta  ha  diritto  a  un  termine congruo, non inferiore a sette
giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti
oggetto del procedimento.
   2.  Il  termine  di  cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e'
consenso  dell'imputato  o  del  difensore  o  se  vi sono specifiche
esigenze   processuali   che  possono  determinare  la  scarcerazione
dell'imputato  o  la  prescrizione del reato. In tale caso il termine
non  puo'  comunque  essere  inferiore a ventiquattro ore. Il giudice
provvede con ordinanza".