Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate "norme di attuazione del codice di procedura penale", le parole: "idonei e" sono soppresse.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 14.