Art. 6.
   1.  Al  comma  1  dell'articolo  29  delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate
"norme  di  attuazione  del  codice  di procedura penale", le parole:
"idonei e" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il  testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
          codice   di   procedura   penale,   approvate  con  decreto
          legislativo  28 luglio  1989, n. 271, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 14.