Art. 7. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 3.