Art. 7.
   1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Per  l'iscrizione  nell'elenco di cui all'articolo 97 del
codice,  e'  necessario il conseguimento di attestazione di idoneita'
rilasciata  dall'ordine  forense  di  appartenenza  al  termine della
frequenza  di  corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli
ordini  medesimi  o, ove costituita, dalla camera penale territoriale
ovvero   dall'unione   delle  camere  penali.  I  difensori  possono,
tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di
cui   al  periodo  precedente,  dimostrando  di  aver  esercitato  la
professione   in  sede  penale  per  almeno  due  anni,  mediante  la
produzione di idonea documentazione".
 
          Nota all'art. 7:
              -  Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale
          e' riportato in nota all'art. 3.