Art. 9.
   1.  Il  comma  3  dell'articolo  29  delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
   "3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi
dei  difensori  d'ufficio  di  ciascun  ordine  forense esistente nel
distretto di corte d'appello".
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
          codice  di  procedura  penale e' riportato in nota all'art.
          14.