Art. 10. 1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203".
Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 267 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari (328) l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data con decreto motivato (1253) quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. 2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. 4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (57, 370). 5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (att. 892).". - Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 7.