Art. 10. 
 
  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nella valutazione dei gravi  indizi  di  reato  si  applica
l'articolo 203". 
 
          Nota all'art. 10: 
              - Si trascrive il testo dell'art.  267  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1.
          Il pubblico ministero richiede al giudice per  le  indagini
          preliminari (328) l'autorizzazione a disporre le operazioni
          previste  dall'art.  266.  L'autorizzazione  e'  data   con
          decreto motivato (1253) quando  vi  sono  gravi  indizi  di
          reato e l'intercettazione e'  assolutamente  indispensabile
          ai fini della prosecuzione delle indagini. 
              1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di  reato  si
          applica l'articolo 203. 
              2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo  di
          ritenere che dal ritardo possa derivare  grave  pregiudizio
          alle    indagini,    il    pubblico    ministero    dispone
          l'intercettazione con decreto motivato, che  va  comunicato
          immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore  al
          giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
          ore dal provvedimento, decide sulla convalida  con  decreto
          motivato. Se il decreto del pubblico  ministero  non  viene
          convalidato nel termine  stabilito,  l'intercettazione  non
          puo' essere proseguita e i risultati di  essa  non  possono
          essere utilizzati. 
              3.  Il  decreto  del  pubblico  ministero  che  dispone
          l'intercettazione indica le modalita'  e  la  durata  delle
          operazioni.  Tale  durata  non  puo'  superare  i  quindici
          giorni, ma puo' essere prorogata dal  giudice  con  decreto
          motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
          permangano i presupposti indicati nel comma 1. 
              4.  Il  pubblico  ministero  procede  alle   operazioni
          personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
          giudiziaria (57, 370). 
              5. In apposito registro riservato  tenuto  nell'ufficio
          del pubblico ministero sono  annotati,  secondo  un  ordine
          cronologico,  i  decreti   che   dispongono,   autorizzano,
          convalidano o prorogano le intercettazioni e, per  ciascuna
          intercettazione, l'inizio e  il  termine  delle  operazioni
          (att. 892).". 
              - Per il testo dell'art. 203 del  codice  di  procedura
          penale, v. in nota all'art. 7.