Art. 11. 
 
  1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nella valutazione  dei  gravi  indizi  di  colpevolezza  si
applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma
7, 203 e 271, comma 1". 
 
          Nota all'art. 11: 
              - Si trascrive il testo dell'art.  273  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 273 (Condizioni generali di applicabilita'  delle
          misure). - 1.  Nessuno  puo'  essere  sottoposto  a  misure
          cautelari se a suo carico non sussistono  gravi  indizi  di
          colpevolezza (312). 
              1-bis.  Nella   valutazione   dei   gravi   indizi   di
          colpevolezza si applicano le  disposizioni  degli  articoli
          192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. 
              2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta  che
          il fatto e' stato compiuto in  presenza  di  una  causa  di
          giustificazione (50 ss. c.p.) o di non punibilita' (45 ss.,
          85 ss. c.p.) o se sussiste  una  causa  di  estinzione  del
          reato (4452); 150 ss. c.p.) ovvero una causa di  estinzione
          della pena (171 c.p.) che si ritiene possa essere  irrogata
          (299, 3142, 7362).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 192, commi 3 e  4,  del
          codice di procedura penale: 
              "Art.  192  (Valutazione  della   prova).   -   3.   Le
          dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo  reato  (110
          ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso
          a norma dell'art. 12 (210) sono  valutate  unitamente  agli
          altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. 
              4. La disposizione del comma 3 si  applica  anche  alle
          dichiarazioni rese da persona imputata.". 
              - Per il testo dell'art. 195 del  codice  di  procedura
          penale, v. in nota all'art. 4. 
              - Per il testo dell'art. 203 del  codice  di  procedura
          penale, v. in nota all'art. 7 della legge qui pubblicata. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  271,  comma  1,  del
          codice di procedura penale: 
              "I risultati delle intercettazioni non  possono  essere
          utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei
          casi consentiti dalla legge  (1035),  266)  o  qualora  non
          siano  state  osservate  le  disposizioni  previste   dagli
          articoli 267 e 268, commi 1 e 3.".