Art. 12. 
 
  1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma  4  e'
sostituito dal seguente: 
  "4. Ai fini di quanto previsto dal  comma  3,  l'interrogatorio  e'
condotto dal giudice con le modalita' indicate negli  articoli  64  e
65.  Al  pubblico  ministero  e  al  difensore,  che  ha  obbligo  di
intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell' atto". 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si trascrive il testo dell'art.  294  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 294 (Interrogatorio della  persona  sottoposta  a
          misura cautelare personale). - 1. Fino  alla  dichiarazione
          di apertura del dibattimento, il giudice che ha  deciso  in
          ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
          proceduto nel corso dell'udienza di convalida  dell'arresto
          o   del   fermo   di   indiziato   di   delitto,    procede
          all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
          cautelare (285, 286) in carcere immediatamente  e  comunque
          non oltre cinque giorni dall'inizio  dell'esecuzione  della
          custodia, salvo il  caso  in  cui  essa  sia  assolutamente
          impedita. (Omissis). 
              1-bis. Se la persona  e'  sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare,     sia     coercitiva     che     interdittiva,
          l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
          esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 
              1-ter.  L'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
          custodia  cautelare  deve  avvenire  entro  il  termine  di
          quarantotto ore se il  pubblico  ministero  ne  fa  istanza
          nella richiesta di custodia cautelare. 
              2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne  da'
          atto  con  decreto  motivato  (125)  e   il   termine   per
          l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data  in  cui  il
          giudice    riceve    comunicazione     della     cessazione
          dell'impedimento o comunque  accerta  la  cessazione  dello
          stesso. 
              3.  Mediante  l'interrogatorio  il  giudice  valuta  se
          permangono le condizioni di applicabilita'  e  le  esigenze
          cautelari   previste   (con   riferimento   alla   custodia
          cautelare)  dagli  articoli  273,  274  e  275.  Quando  ne
          ricorrono le condizioni, provvede, a norma  dell'art.  299,
          alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 
              4.  Ai  fini  di   quanto   previsto   dal   comma   3,
          l'interrogatorio e' condotto dal giudice con  le  modalita'
          indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
          difensore,  che  ha  obbligo  di   intervenire,   e'   dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto. 
              4-bis. Quando la misura  cautelare  e'  stata  disposta
          dalla corte di assise o dal  tribunale,  all'interrogatorio
          procede il presidente del collegio o uno dei componenti  da
          lui delegato. 
              5.   Per   gli   interrogatori   da   assumere    nella
          circoscrizione  di  altro  tribunale,  il  giudice   o   il
          presidente, nel caso  di  organo  collegiale,  qualora  non
          ritenga di procedere personalmente. richiede il giudice per
          le indagini preliminari del luogo. 
              6. L'interrogatorio della persona in stato di  custodia
          cautelare (285, 286) da parte del pubblico ministero  (364)
          non puo' precedere l'interrogatorio del giudice". 
              - Per il testo dell'art. 64  del  codice  di  procedura
          penale, v. in nota all'art. 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  65  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 65 (Interrogatorio nel merito). - 1.  L'autorita'
          giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle  indagini
          in forma chiara e precisa il fatto che le e' attribuito, le
          rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e,
          se non puo' derivarne pregiudizio per le  indagini,  gliene
          comunica le fonti. 
              2. Invita, quindi, la persona ad espone quanto  ritiene
          utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. 
              3. Se la persona rifiuta di  rispondere,  ne  e'  fatta
          menzione nel verbale (134, 373). Nel verbale e' fatta anche
          menzione,  quando  occorre,  dei  connotati  fisici  e   di
          eventuali segni particolari della persona.".