Art. 13. 
 
  1. All'articolo 351 del codice di procedura  penale,  al  comma  1,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Si  applicano  le
disposizioni del secondo e terzo periodo del  comma  1  dell'articolo
362". 
  2. All'articolo 362 del codice di procedura  penale,  al  comma  1,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Si  applicano  le
disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201,  202  e
203". 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Si trascrive il testo degli articoli 351  e  362  del
          codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui
          pubblicata: 
              "Art.  351  (Altre  sommarie  informazioni).  -  1.  La
          polizia  giudiziaria  assume  sommarie  informazioni  dalle
          persone che possono  riferire  circostanze  utili  ai  fini
          delle  indagini  (63,  3572,  lettera  c),  500,  503).  Si
          applicano le disposizioni del secondo e terzo  periodo  del
          comma 1 dell'art. 362. 
              1-bis.  All'assunzione  di  informazioni   da   persona
          imputata in un  procedimento  connesso  ovvero  da  persona
          imputata di un reato collegato a quello per cui si  procede
          nel caso previsto  dall'art.  371,  comma  2,  lettera  b),
          procede un ufficiale di  polizia  giudiziaria.  La  persona
          predetta, se  priva  del  difensore,  e'  avvisata  che  e'
          assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
          uno di fiducia. Il difensore  deve  essere  tempestivamente
          avvisato e ha diritto di assistere all'atto". 
              "Art. 362 (Assunzione di informazioni). -  Il  pubblico
          ministero assume informazioni  dalle  persone  che  possono
          riferire circostanze utili ai fini delle indagini. 
              Si  applicano  le  disposizioni  degli  articoli   197,
          197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.". 
              - Per il testo degli articoli 197 e 203 del  codice  di
          procedura penale, v. in nota agli articoli 5 e 7. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  197-bis  del  codice   di
          procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata. 
              - Si riporta il testo degli articoli 198, 199, 200, 201
          e 202 del codice di procedura penale: 
              "Art. 198 (Obblighi del testimone). - 1.  Il  testimone
          ha l'obbligo di presentarsi (205, 206, 502) al giudice e di
          attenersi  alle  prescrizioni  date  dal  medesimo  per  le
          esigenze processuali e di rispondere secondo  verita'  alle
          domande che gli sono rivolte (207, 497; 366, 372 c.p.). 
              2. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre  su
          fatti dai quali potrebbe emergere una  sua  responsabilita'
          penale (63; 384 c.p.).". 
              "Art.  199  (Facolta'  di   astensione   dei   prossimi
          congiunti).  -  1.  I  prossimi   congiunti   (3074   c.p.)
          dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia
          deporre quando hanno  presentato  denuncia  (333),  querela
          (336) o istanza  (341)  ovvero  essi  o  un  loro  prossimo
          congiunto sono offesi dal reato. 
              2. Il giudice, a pena  di  nullita'  (181),  avvisa  le
          persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro
          se intendono avvalersene". 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a
          chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione. 
              Si   applicano   inoltre,   limitatamente   ai    fatti
          verificatisi o appresi dall'imputato durante la  convivenza
          coniugale: 
              a) a chi, pur non essendo coniuge  dell'imputato,  come
          tale conviva o abbia convissuto con esso; 
              b) al coniuge separato dell'imputato; 
              c) alla  persona  nei  cui  confronti  sia  intervenuta
          sentenza di annullamento, scioglimento o  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.". 
              "Art. 200 (Segreto professionale).  -  1.  Non  possono
          essere obbligati a deporre su quanto hanno  conosciuto  per
          ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
          i casi in cui hanno l'obbligo  di  riferirne  all'autorita'
          giudiziaria (331, 334): 
              a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.), i cui
          statuti  non  contrastino   con   l'ordinamento   giuridico
          italiano; 
              b) gli avvocati, i procuratori legali (1), i consulenti
          tecnici e i notai (coord. 2224); 
              c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le  ostetriche
          e ogni altro esercente una professione sanitaria; 
              d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la
          legge  riconosce  la  facolta'  di  astenersi  dal  deporre
          determinata dal segreto professionale (4). 
              2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia infondata, provvede  agli  accertamenti  necessari.  Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga (256). 
              3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applicano ai giornalisti professionisti iscritti  nell'albo
          professionale, relativamente ai nomi  delle  persone  dalle
          quali  i  medesimi  hanno  avuto   notizie   di   carattere
          fiduciario nell'esercizio della loro professione.  Tuttavia
          se le notizie sono indispensabili ai fini della  prova  del
          reato per cui si procede e la loro veridicita' puo'  essere
          accertata solo  attraverso  l'identificazione  della  fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni.". 
              "Art. 201 (Segreto di ufficio). - 1. Salvi  i  casi  in
          cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'  giudiziaria
          (331),  i  pubblici  ufficiali  (357  c.p.),   i   pubblici
          impiegati e gli incaricati di  un  pubblico  servizio  (358
          c.p.) hanno l'obbligo di astenersi  dal  deporre  su  fatti
          conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere
          segreti (204; 326 c.p.). 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e
          3 (256).". 
              "Art. 202 (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali
          (357 c.p.), i pubblici impiegati e  gli  incaricati  di  un
          pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo  di  astenersi
          dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (204; 261
          c.p.). 
              2. Se il testimone  oppone  un  segreto  di  Stato,  il
          giudice  ne  informa  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. 
              3. Qualora il segreto sia confermato  e  la  prova  sia
          essenziale per la  definizione  del  processo,  il  giudice
          dichiara  non  doversi  procedere  per  l'esistenza  di  un
          segreto di Stato. 
              4. Qualora, entro sessanta giorni  dalla  notificazione
          della richiesta, il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          non dia conferma del segreto,  il  giudice  ordina  che  il
          testimone deponga.".