Art. 13. 1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362". 2. All'articolo 362 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203".
Nota all'art. 13: - Si trascrive il testo degli articoli 351 e 362 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 351 (Altre sommarie informazioni). - 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63, 3572, lettera c), 500, 503). Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 362. 1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto". "Art. 362 (Assunzione di informazioni). - Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.". - Per il testo degli articoli 197 e 203 del codice di procedura penale, v. in nota agli articoli 5 e 7. - Per il testo dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata. - Si riporta il testo degli articoli 198, 199, 200, 201 e 202 del codice di procedura penale: "Art. 198 (Obblighi del testimone). - 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi (205, 206, 502) al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte (207, 497; 366, 372 c.p.). 2. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale (63; 384 c.p.).". "Art. 199 (Facolta' di astensione dei prossimi congiunti). - 1. I prossimi congiunti (3074 c.p.) dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia (333), querela (336) o istanza (341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il giudice, a pena di nullita' (181), avvisa le persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell'imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.". "Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria (331, 334): a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.), i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali (1), i consulenti tecnici e i notai (coord. 2224); c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (4). 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga (256). 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.". "Art. 201 (Segreto di ufficio). - 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (204; 326 c.p.). 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3 (256).". "Art. 202 (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (204; 261 c.p.). 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. 3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.".