Art. 14. 
 
  1. All' articolo 456, comma 3, del codice di procedura  penale,  la
parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta". 
  2. All'articolo 458, comma 1, del codice di  procedura  penale,  le
parole: "entro sette giorni" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
quindici giorni". 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si trascrive il testo degli articoli 456  e  458  del
          codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui
          pubblicata: 
              "Art. 456 (Decreto di  giudizio  immediato).  -  1.  Al
          decreto che dispone il giudizio immediato si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2. 
              2. Il decreto contiene anche  l'avviso  che  l'imputato
          puo'  chiedere  il   giudizio   abbreviato   (438)   ovvero
          l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. 
              3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero (153)
          e notificato (148 ss.) all'imputato e alla  persona  offesa
          almeno trenta  giorni  prima  della  data  fissata  per  il
          giudizio. 
              4. All'imputato e alla persona  offesa,  unitamente  al
          decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. 
              5. Al difensore dell'imputato (96,  97)  e'  notificato
          avviso della data fissata per il giudizio entro il  termine
          previsto dal comma 3 (att. 65)". 
              "Art. 458 (Richiesta  di  giudizio  abbreviato).  -  1.
          L'imputato, a pena di decadenza  (173),  puo'  chiedere  il
          giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del
          giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con
          la prova della avvenuta  notifica  al  pubblico  ministero,
          entro quindici giorni dalla notificazione  del  decreto  di
          giudizio immediato (4563). [Il  pubblico  ministero  ha  il
          termine  di  cinque  giorni   dalla   notificazione   della
          richiesta per esprimere il proprio consenso].). 
              2. Se  la  richiesta  e'  ammissibile  [e  il  pubblico
          ministero ha espresso  il  proprio  consenso],  il  giudice
          fissa con decreto (125)  l'udienza  dandone  avviso  almeno
          cinque giorni prima  al  pubblico  ministero,  all'imputato
          (60), al difensore (96, 97) e alla persona offesa (90, 91).
          Al giudizio si applicano  le  disposizioni  previste  dagli
          articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 (att. 139). 
              3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano quando il giudizio immediato e'  stato  richiesto
          dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5 (4533).