Art. 15. 
 
  1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma  6  e'
sostituito dal seguente: 
  "6. Durante l'esame, il presidente, anche  di  ufficio,  interviene
per assicurare la  pertinenza  delle  domande,  la  genuinita'  delle
risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni,
ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le
dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni". 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 499 del codice di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 499  (Regole  per  l'esame  testimoniale).  -  1.
          L'esame testimoniale si svolge mediante  domande  su  fatti
          specifici. 
              2. Nel corso dell'esame sono  vietate  le  domande  che
          possono nuocere alla sincerita' delle risposte. 
              3. Nell'esame condotto dalla parte che  ha  chiesto  la
          citazione del testimone e da quella  che  ha  un  interesse
          comune sono vietate le domande che tendono a  suggerire  le
          risposte. 
              4. Il presidente cura che  l'esame  del  testimone  sia
          condotto senza ledere il rispetto della persona. 
              5. Il testimone puo' essere autorizzato dal  presidente
          a consultare, in aiuto  della  memoria,  documenti  da  lui
          redatti (5142). 
              6. Durante l'esame, il presidente,  anche  di  ufficio,
          interviene per assicurare la pertinenza delle  domande,  la
          genuinita' delle  risposte,  la  lealta'  dell'esame  e  la
          correttezza delle  contestazioni,  ordinando,  se  occorre,
          l'esibizione  del   verbale   nella   parte   in   cui   le
          dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.".