Art. 16. 
 
  1. L'articolo 500 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 500.- (Contestazioni nell'esame testimoniale). - 1.  Fermi  i
divieti di lettura e di allegazione,  le  parti,  per  contestare  in
tutto o in parte il contenuto  della  deposizione,  possono  servirsi
delle dichiarazioni precedentemente rese dal  testimone  e  contenute
nel fascicolo del  pubblico  ministero.  Tale  facolta'  puo'  essere
esercitata solo se sui fatti o sulle  circostanze  da  contestare  il
testimone abbia gia' deposto. 
  2. Le dichiarazioni  lette  per  la  contestazione  possono  essere
valutate ai fini della credibilita' del teste. 
  3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame  di
una  delle  parti,  nei  confronti  di  questa  non  possono   essere
utilizzate, senza il suo consenso, le  dichiarazioni  rese  ad  altra
parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al
dichiarante. 
  4. Quando, anche per le circostanze  emerse  nel  dibattimento,  vi
sono elementi  concreti  per  ritenere  che  il  testimone  e'  stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di  denaro  o  di
altra utilita', affinche' non deponga ovvero  deponga  il  falso,  le
dichiarazioni  contenute  nel  fascicolo   del   pubblico   ministero
precedentemente rese dal testimone sono acquisite  al  fascicolo  del
dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate. 
  5. Sull'acquisizione di cui al comma  4  il  giudice  decide  senza
ritardo,  svolgendo  gli  accertamenti  che  ritiene  necessari,   su
richiesta della parte, che puo' fornire  gli  elementi  concreti  per
ritenere che il testimone e' stato sottoposto a  violenza,  minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita'. 
  6. A richiesta di parte, le dichiarazioni  assunte  dal  giudice  a
norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del  dibattimento
e sono valutate ai fini della prova nei  confronti  delle  parti  che
hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate  per
le contestazioni previste  dal  presente  articolo.  Fuori  dal  caso
previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di  cui
ai commi 2, 4 e 5. 
  7. Fuori dai casi di cui al comma 4,  su  accordo  delle  parti  le
dichiarazioni  contenute  nel  fascicolo   del   pubblico   ministero
precedentemente rese dal testimone sono acquisite  al  fascicolo  del
dibattimento".