Art. 17. 
 
  1. All'articolo 503, comma 4, del codice di  procedura  penale,  le
parole: "dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite dalle  seguenti:
"dell'articolo 500, comma 2". 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 503 del codice di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  503  (Esame  delle  parti  private).  -  1.   Il
          presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto
          richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il  seguente
          ordine: parte civile  (76  ss.),  responsabile  civile  (83
          ss.), persona civilmente obbligata per la  pena  pecuniaria
          (89) e imputato (60, 475; att. 150). 
              2. L'esame si svolge nei modi previsti  dagli  articoli
          498 e 499. Ha inizio con le domande  del  difensore  o  del
          pubblico ministero che  l'ha  chiesto  e  prosegue  con  le
          domande, secondo i  casi,  del  pubblico  ministero  e  dei
          difensori della  parte  civile,  del  responsabile  civile,
          della persona civilmente obbligata per la  pena  pecuniaria
          del coimputato e dell'imputato.  Quindi,  chi  ha  iniziato
          l'esame puo' rivolgere nuove domande. 
              3. Fermi i divieti di lettura (514) e  di  allegazione,
          il pubblico ministero e  i  difensori,  per  contestare  in
          tutto o in parte il contenuto  della  deposizione,  possono
          servirsi delle  dichiarazioni  precedentemente  rese  dalla
          parte esaminata (3507, 364, 374. 388, 421) e contenute  nel
          fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facolta'  puo'
          essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze  da
          contestare la parte abbia gia' deposto. 
              4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 2. 
              5. Le  dichiarazioni  alle  quali  il  difensore  aveva
          diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla
          polizia giudiziaria su delega del pubblico  ministero  sono
          acquisite nel fascicolo per il dibattimento (431), se  sono
          state utilizzate per le contestazioni previste dal comma  3
          (2384). 
              6. La disposizione prevista  dal  comma  5  si  applica
          anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294,
          299, comma 3-ter, 391 e 422.". 
              - Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 2  del
          codice di procedura penale, v.  art.  16  della  legge  qui
          pubblicata.