Art. 17. 1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 500, comma 2".
Note all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'articolo 503 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 503 (Esame delle parti private). - 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile (76 ss.), responsabile civile (83 ss.), persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e imputato (60, 475; att. 150). 2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame puo' rivolgere nuove domande. 3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata (3507, 364, 374. 388, 421) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gia' deposto. 4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 2. 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento (431), se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (2384). 6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.". - Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 2 del codice di procedura penale, v. art. 16 della legge qui pubblicata.