Art. 18. 1. All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4"; b) nel comma 2, dopo la parola: "210" sono inserite le seguenti parole: "comma 1".
Note all'art. 18: - Si trascrive il testo dell'art. 513 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice, se l'imputato e' contumace (487) o assente (488) ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame (208, 503) dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero (364, 374, 388) o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice (294, 391) nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (421, 422), ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. Salvo che ricorrono i presupposti di cui all'art. 500, comma 4. 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo (132) del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale (727 ss.) ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'art. 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali (506) contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti). 3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte al sensi dell'art. 392, si applicano le disposizioni di cui all'art. 511.". - Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, v. l'art. 16 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 210, comma 1, del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 8.