Art. 18. 
 
  1. All'articolo 513 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4"; 
    b) nel comma 2, dopo la parola: "210" sono inserite  le  seguenti
parole: "comma 1". 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si trascrive il testo dell'art.  513  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art.   513   (Lettura   delle    dichiarazioni    rese
          dall'imputato  nel  corso  delle  indagini  preliminari   o
          nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice,  se  l'imputato
          e' contumace  (487)  o  assente  (488)  ovvero  rifiuta  di
          sottoporsi all'esame (208, 503)  dispone,  a  richiesta  di
          parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni
          rese dall'imputato al pubblico ministero (364, 374, 388)  o
          alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o
          al giudice (294, 391) nel corso delle indagini  preliminari
          o   nell'udienza   preliminare   (421,   422),   ma    tali
          dichiarazioni non possono essere utilizzate  nei  confronti
          di altri senza il loro  consenso.  Salvo  che  ricorrono  i
          presupposti di cui all'art. 500, comma 4. 
              2. Se le dichiarazioni sono state  rese  dalle  persone
          indicate nell'art. 210, comma 1, il giudice, a richiesta di
          parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento  coattivo
          (132) del dichiarante o l'esame a domicilio o la  rogatoria
          internazionale (727  ss.)  ovvero  l'esame  in  altro  modo
          previsto dalla legge con le garanzie  del  contraddittorio.
          Se non e' possibile ottenere la presenza  del  dichiarante,
          ovvero procedere all'esame in uno  dei  modi  suddetti,  si
          applica  la   disposizione   dell'art.   512   qualora   la
          impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili
          al momento delle dichiarazioni. Qualora il  dichiarante  si
          avvalga  della  facolta'  di  non  rispondere,  il  giudice
          dispone la lettura dei verbali (506) contenenti le suddette
          dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti). 
              3. Se le dichiarazioni di  cui  ai  commi  1  e  2  del
          presente articolo sono state  assunte  al  sensi  dell'art.
          392, si applicano le disposizioni di cui all'art. 511.". 
              - Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 4, del
          codice di procedura penale, v. l'art. 16  della  legge  qui
          pubblicata. 
              - Per il testo dell'art. 210, comma 1,  del  codice  di
          procedura penale, v. in nota all'art. 8.