Art. 19. 
 
  1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente: 
  1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata  sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,  si  e'  sempre
volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del  suo
difensore". 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si trascrive il testo dell'art.  526  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art.   526   (Prove   utilizzabili   ai   fini   della
          deliberazione). - 1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini
          della deliberazione prove diverse da quelle  legittimamente
          acquisite nel dibattimento (496 ss.). 
              1-bis. La colpevolezza dell'imputato  non  puo'  essere
          provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
          scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da
          parte dell'imputato o del suo difensore.".