Art. 19. 1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".
Note all'art. 19: - Si trascrive il testo dell'art. 526 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 526 (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione). - 1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (496 ss.). 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.".