Art. 2. 
 
  1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, il  comma  3  e'
sostituito dai seguenti: 
  "3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere
avvertita che: 
    a) le sue dichiarazioni potranno  sempre  essere  utilizzate  nei
suoi confronti; 
    b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1,  ha  facolta'
di non rispondere ad alcuna  domanda,  ma  comunque  il  procedimento
seguira' il suo corso; 
    c)  se  rendera'  dichiarazioni  su  fatti  che   concernono   la
responsabilita'  di  altri,  assumera',  in  ordine  a  tali   fatti,
l'ufficio  di   testimone,   salve   le   incompatibilita'   previste
dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis. 
  3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere
a) e b) rende inutilizzabili  le  dichiarazioni  rese  dalla  persona
interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera
c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata  su
fatti  che  concernono  la  responsabilita'   di   altri   non   sono
utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata  non  potra'
assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone". 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 64 (Regole generali per l'interrogatorio).  -  1.
          La persona sottoposta alle indagini, anche se in  stato  di
          custodia cautelare (284 ss.) o se detenuta per altra causa,
          interviene  libera  all'interrogatorio,  salve  le  cautele
          necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di  violenze
          (att. 22). 
              2.  Non  possono  essere  utilizzati,  neppure  con  il
          consenso  della  persona  interrogata,  metodi  o  tecniche
          idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad
          alterare la capacita' di ricordare e di  valutare  i  fatti
          (188). 
              3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la  persona
          deve essere avvertita che: 
              a)  le  sue  dichiarazioni   potranno   sempre   essere
          utilizzate nei suoi confronti; 
              b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1,  ha
          facolta' di non rispondere ad alcuna domanda,  ma  comunque
          il procedimento seguira' il suo corso; 
              c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la
          responsabilita' di  altri,  assumera',  in  ordine  a  tali
          fatti, l'ufficio di testimone,  salve  le  incompatibilita'
          previste  dall'articolo  197   e   le   garanzie   di   cui
          all'articolo 197-bis. 
              3-bis. L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma  3,  lettere  a)  e  b),  rende   inutilizzabili   le
          dichiarazioni rese dalla persona interrogata.  In  mancanza
          dell'avvertimento  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  le
          dichiarazioni eventualmente rese dalla persona  interrogata
          su fatti, che concernono la responsabilita'  di  altri  non
          sono  utilizzabili  nei  loro  confronti   e   la   persona
          interrogata non potra' assumere, in ordine a  detti  fatti,
          l'ufficio di testimone".