Art. 20. 
 
  1. Dopo l'articolo 377 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita'  giudiziaria).  -  Salvo  che  il
fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,  con  violenza   o
minaccia, o con offerta o promessa di denaro  o  di  altra  utilita',
induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni  mendaci
la persona chiamata a  rendere  davanti  alla  autorita'  giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,  quando  questa
ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da  due
a sei anni".