Art. 21. 
 
  1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale,  la  parola:
"ovvero" e' sostituita dalle seguenti:  "ovvero  non  avrebbe  potuto
essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o". 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo vigente dell'art.  384  del  codice  penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 
              "Art.  384  (Casi  di  non  punibilita').  -  Nei  casi
          previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364. 365, 366,  369,
          371 bis, 372, 373, 374  e  378,  non  e'  punibile  chi  ha
          commesso  il  fatto  per  esservi  stato  costretto   dalla
          necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo  congiunto
          (3074) da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o
          nell'onore. 
              - Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e  373,
          la punibilita' e' esclusa se il fatto e'  commesso  da  chi
          per legge non avrebbe dovuto essere  richiesto  di  fornire
          informazioni  ai  fini  delle  indagini  o   assunto   come
          testimonio  (197  c.p.p.:   246,   247   c.p.c.),   perito,
          consulente tecnico  (222  ss.  c.p.p.)  o  interprete  (144
          c.p.p.), ovvero  non  avrebbe  potuto  essere  obbligato  a
          deporre o comunque a rispondere  o  avrebbe  dovuto  essere
          avvertito  della  facolta'   di   astenersi   dal   rendere
          informazioni, testimonianza (199 ss. c.p.p.;  249  c.p.c.),
          perizia   (223   c.p.p.;   192   c.p.c.),   consulenza    o
          interpretazione (145 c.p.p.)".