Art. 21. 1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola: "ovvero" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o".
Note all'art. 21: - Il testo vigente dell'art. 384 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364. 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto (3074) da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore. - Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio (197 c.p.p.: 246, 247 c.p.c.), perito, consulente tecnico (222 ss. c.p.p.) o interprete (144 c.p.p.), ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza (199 ss. c.p.p.; 249 c.p.c.), perizia (223 c.p.p.; 192 c.p.c.), consulenza o interpretazione (145 c.p.p.)".