Art. 23. 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   "Nella
valutazione dei sufficienti indizi  si  applica  l'articolo  203  del
codice di procedura penale". 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 12 luglio 1991,  n.
          203  (Conversione  in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti
          urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
          trasparenza     e     buon     andamento     dell'attivita'
          amministrativa),   come   modificato   dalla   legge    qui
          pubblicata, e' il seguente: 
              "Art. 13. - 1. In deroga a  quanto  disposto  dall'art.
          267 del codice  di  procedura  penale,  l'autorizzazione  a
          disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello  stesso
          codice   e'   data,   con    decreto    motivato,    quando
          l'intercettazione e' necessaria per  lo  svolgimento  delle
          indagini  in  relazione  ad  un  delitto  di   criminalita'
          organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in  ordine
          ai quali sussistano sufficienti indizi.  Nella  valutazione
          dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice  di
          procedura penale. Quando si tratta  di  intercettazione  di
          comunicazioni tra  presenti  disposta  in  un  procedimento
          relativo a un delitto di  criminalita'  organizzata  e  che
          avvenga  nei  luoghi  indicati  dall'art.  614  del  codice
          penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi  e'
          motivo  di  ritenere  che  nei  luoghi  predetti  si   stia
          svolgendo l'attivita' criminosa. 
              2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la  durata  delle
          operazioni non puo' superare i  quaranta  giorni,  ma  puo'
          essere prorogata  dal  giudice  con  decreto  motivato  per
          periodi successivi di venti giorni,  qualora  permangano  i
          presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
          proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
          caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267
          del codice di procedura penale. 
              3. Negli stessi casi di cui  al  comma  1  il  pubblico
          ministero e  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  possono
          farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.". 
              - Per il testo dell'art. 203 del  codice  di  procedura
          penale in nota all'art. 7.