Art. 24. 1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento".
Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per piu' di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima. 2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e' costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte. 3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. 3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.