Art. 24. 
 
  1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento  giudiziario  approvato  con
regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive  modificazioni,  al
comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  funzioni
di giudice dell'udienza  preliminare  sono  equiparate  a  quelle  di
giudice del dibattimento". 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio
          1941, n.  12  (ordinamento  giudiziario),  come  modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 
              "Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.  La
          ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art.  1  in
          sezioni,  la  destinazione  dei  singoli  magistrati   alle
          sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
          dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
          direzione di sezioni  a  norma  dell'art.  47-bis,  secondo
          comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli  articoli
          47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
          conferimento  delle  specifiche  attribuzioni   processuali
          individuate  dalla  legge  e  la  formazione  dei   collegi
          giudicanti sono stabiliti  ogni  biennio  con  decreto  del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  in  conformita'   delle
          deliberazioni del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
          appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
          l'efficacia  del  decreto  e'  prorogata  fino  a  che  non
          sopravvenga un altro decreto. 
              2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
          Consiglio  superiore  della   magistratura,   valutate   le
          eventuali osservazioni formulate dal Ministro di  grazia  e
          giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo  1958,
          n. 195 e possono essere variate nel corso del  biennio  per
          sopravvenute  esigenze  degli  uffici   giudiziari,   sulle
          proposte dei presidenti delle corti di appello,  sentiti  i
          consigli giudiziari. I provvedimenti  in  via  di  urgenza,
          concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
          sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
          esecutivi, salva la deliberazione del  Consiglio  superiore
          della magistratura per la relativa variazione tabellare. 
              2-bis.  Possono  svolgere  le   funzioni   di   giudice
          incaricato dei provvedimenti previsti  per  la  fase  delle
          indagini  preliminari  nonche'  di   giudice   dell'udienza
          preliminare solamente i magistrati  che  hanno  svolto  per
          almeno due anni funzioni di giudice  del  dibattimento.  Le
          funzioni   di   giudice   dell'udienza   preliminare   sono
          equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 
              2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
          per la fase delle indagini preliminari nonche'  il  giudice
          dell'udienza  preliminare  non  possono   esercitare   tali
          funzioni per piu' di sei  anni  consecutivi.  Qualora  alla
          scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di
          un atto del quale sono stati richiesti,  l'esercizio  delle
          funzioni   e'   prorogato,   limitatamente   al    relativo
          procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima. 
              2-quater. Il tribunale in composizione  monocratica  e'
          costituito  da  un  magistrato  che  abbia  esercitato   la
          funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. 
              2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis,  2-ter  e
          2-quater possono  essere  derogate  per  imprescindibili  e
          prevalenti esigenze di servizio.  Si  applicano,  anche  in
          questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              3. Per quanto riguarda la corte suprema  di  cassazione
          il Consiglio superiore della  magistratura  delibera  sulla
          proposta del primo presidente della stessa corte. 
              3-bis.  Al  fine  di  assicurare   un   piu'   adeguato
          funzionamento degli uffici  giudiziari  sono  istituite  le
          tabelle  infradistrettuali  degli   uffici   requirenti   e
          giudicanti  che  ricomprendono  tutti  i   magistrati,   ad
          eccezione dei capi degli uffici. 
              3-ter.  Il  Consiglio  superiore   della   magistratura
          individua  gli  uffici  giudiziari  che   rientrano   nella
          medesima  tabella  infradistrettuale  e  ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministro di  grazia  e  giustizia  per  la
          emanazione del relativo decreto. 
              3-quater. L'individuazione delle sedi da  ricomprendere
          nella medesima tabella infradistrettuale e'  operata  sulla
          base dei seguenti criteri: 
              a) l'organico complessivo degli uffici  ricompresi  non
          deve essere inferiore alle quindici unita' per  gli  uffici
          giudicanti; 
              b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate
          privilegiando l'accorpamento  tra  loro  degli  uffici  con
          organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro
          unita' se requirenti; 
              c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve
          tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali  dei
          magistrati; 
              d)  si   deve   tener   conto   delle   caratteristiche
          geomorfologiche dei luoghi e  dei  collegamenti  viari,  in
          modo da determinare il minor onere per l'erario. 
              3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato  anche
          a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
          ma  la  sede  di  servizio  principale,  ad  ogni   effetto
          giuridico ed economico, e' l'ufficio del  cui  organico  il
          magistrato fa parte.  La  supplenza  infradistrettuale  non
          opera per le assenze o impedimenti di  durata  inferiore  a
          sette giorni. 
              3-sexies.  Per  la  formazione  ed  approvazione  delle
          tabelle di cui al comma 3-bis, si  osservano  le  procedure
          previste dal comma 2.