Art. 26. 
 
  1. Nei processi penali in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge si  applicano  le  disposizioni  degli  articoli
precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5. 
  2.  Se  il  procedimento  e'  ancora  nella  fase  delle   indagini
preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare  l'esame  dei
soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura
penale, come rispettivamente modificato e introdotto  dalla  presente
legge, secondo le forme ivi previste. 
  3. Le dichiarazioni rese nel corso  delle  indagini  preliminari  o
dell'udienza preliminare, se  gia'  acquisite  al  fascicolo  per  il
dibattimento, sono valutate a norma  dei  commi  3,  4,  5  e  6  del
previgente articolo 500 del codice di procedura penale. 
  4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3  sono  state  rese  da
chi, per  libera  scelta,  si  e'  sempre  volontariamente  sottratto
all'esame dell'imputato o del difensore, si applica  la  disposizione
del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000,  n.  35,
soltanto  se  esse  siano  state  acquisite  al  fascicolo   per   il
dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio  2000.  Se  sono
state  acquisite  successivamente,  si   applica   il   comma   1-bis
dell'articolo 526 del codice di  procedura  penale,  come  introdotto
dall'articolo 19 della presente legge. 
  5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e
gia' valutate ai fini delle  decisioni,  si  applicano  nel  giudizio
dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti  in  materia
di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. 
 
       La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
         Data a Roma, addi' 1o marzo 2001 
 
                               CIAMPI 
 
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
  Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per il testo dell'art. 64  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  v.  in
          nota all'art. 2. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  197-bis  del  codice   di
          procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata.