Art. 3. 
 
  1. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, il comma  1
e' sostituito dal seguente: 
  "1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo
51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una
delle persone indicate nell'articolo 210 e  queste  hanno  gia'  reso
dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in  dibattimento  nel
contraddittorio con la persona nei  cui  confronti  le  dichiarazioni
medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui  verbali  sono
stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se
riguarda  fatti  o  circostanze  diversi  da  quelli  oggetto   delle
precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo
ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze". 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si trascrive il testo dell'art. 190-bis del codice di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art.  190  bis  (Requisiti   della   prova   in   casi
          particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei  delitti
          indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
          l'esame di un testimone o di  una  delle  persone  indicate
          nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
          sede  di  incidente  probatorio  o  in   dibattimento   nel
          contraddittorio  con  la  persona  nei  cui  confronti   le
          dichiarazioni   medesime    saranno    utilizzate    ovvero
          dichiarazioni i cui verbali sono stati  acquisiti  a  norma
          dell'articolo 238, l'esame  e'  ammesso  solo  se  riguarda
          fatti  o  circostanze  diversi  da  quelli  oggetto   delle
          precedenti dichiarazioni ovvero  se  il  giudice  o  taluna
          delle  parti  lo  ritengono  necessario   sulla   base   di
          specifiche esigenze. 
              1-bis. La stessa  disposizione  si  applica  quando  si
          procede per uno dei reati previsti dagli articoli  600-bis,
          primo comma, 600-ter, 600-quater,  600-quinquies,  609-bis,
          609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del  codice
          penale, se l'esame richiesto riguarda un  testimone  minore
          degli anni sedici". 
              - Si trascrive il testo del comma  3-bis  dell'art.  51
          del codice di procedura penale: 
              "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice penale, per i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti  previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  le
          funzioni indicate nel comma 1 lettera  a)  sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente (5). 
              3-ter. Nei casi previsti dal  comma  3-bis,  se  ne  fa
          richiesta  il  procuratore  distrettuale,  il   procuratore
          generale presso la corte di appello puo', per  giustificati
          motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero  per
          il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
          dal  procuratore  della  Repubblica   presso   il   giudice
          competente.". 
              - Per il testo dell'art. 210 del  codice  di  procedura
          penale, v. in nota all'art. 8. 
              - Per il testo dell'art. 238 del  codice  di  procedura
          penale, v. in nota all'art. 9.