Art. 4. 
 
  1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma  4  e'
sostituito dal seguente: 
  "4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria  non  possono
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni  con
le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2,  lettere  a)  e
b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e  3
del presente articolo". 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si trascrive il testo dell'art.  195  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 195 (Testimonianza indiretta).  -  1.  Quando  il
          testimone si riferisce, per la  conoscenza  dei  fatti,  ad
          altre persone, il giudice, a richiesta  di  parte,  dispone
          che queste siano chiamate a deporre. 
              2. Il giudice puo' disporre anche  di  ufficio  l'esame
          delle persone indicate nel comma 1 (190). 
              3. L'inosservanza della disposizione del comma 1  rende
          inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a  fatti  di
          cui il testimone abbia avuto conoscenza da  altre  persone,
          salvo che l'esame di queste risulti impossibile per  morte,
          infermita' o irreperibilita'. 
              4. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          non  possono  deporre  sul  contenuto  delle  dichiarazioni
          acquisite  da  testimoni  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b).  Negli  altri
          casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2  e  3  del
          presente articolo. 
              5. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche quando il testimone  abbia  avuto  comunicazione  del
          fatto in forma diversa da quella orale. 
              6. I testimoni non possono essere  esaminati  su  fatti
          comunque appresi dalle persone indicate negli articoli  200
          e 201 in relazione alle circostanze previste  nei  medesimi
          articoli, salvo  che  le  predette  abbiano  deposto  sugli
          stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 
              7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza  di  chi
          si rifiuta o non e' in grado di indicare la  persona  o  la
          fonte da cui  ha  appreso  la  notizia  dei  fatti  oggetto
          dell'esame.". 
              - Per il testo dell'art. 351 del  codice  di  procedura
          penale, vedi in nota all'art. 13 della presente legge. 
              - Si trascrive il testo dell'art. 357, comma 2, lettere
          a) e b), del codice di procedura penale: 
              "2. Fermo quanto disposto  in  relazione  a  specifiche
          attivita', redige verbale dei seguenti atti: 
              a)  denunce  (333),  querele  (336)  e  istanze   (341)
          presentate oralmente; 
              b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee
          ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte  le
          indagini (350)."