Art. 4. 1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 195 (Testimonianza indiretta). - 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. 2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 (190). 3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. 6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.". - Per il testo dell'art. 351 del codice di procedura penale, vedi in nota all'art. 13 della presente legge. - Si trascrive il testo dell'art. 357, comma 2, lettere a) e b), del codice di procedura penale: "2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti: a) denunce (333), querele (336) e istanze (341) presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (350)."