Art. 6. 1.Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 197-bis. - (Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone). - 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. 2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c). 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. 4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non puo' essere obbligato a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per cui si procede o si e' proceduto nei suoi confronti. 5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette. 6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3".
Nota all'art. 6: - Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena (163 c.p.). In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta (563)". - Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, in nota all'art. 2. - Si trascrive il testo dell'art. 192, comma 3, del codice di procedura penale: "3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.".