Art. 6. 
 
  1.Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente: 
  "Art. 197-bis. - (Persone imputate o giudicare in  un  procedimento
connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di  testimone).
- 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12
o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma  2,  lettera
b), puo'  essere  sempre  sentito  come  testimone  quando  nei  suoi
confronti   e'   stata   pronunciata   sentenza    irrevocabile    di
proscioglimento, di condanna o di applicazione della  pena  ai  sensi
dell'articolo 444. 
  2. L'imputato in un procedimento connesso  ai  sensi  dell'articolo
12,  comma  1,  lettera  c),  o  di  un  reato  collegato   a   norma
dell'articolo 371, comma 2, lettera  b),  puo'  essere  sentito  come
testimone, inoltre, nel caso  previsto  dall'articolo  64,  comma  3,
lettera c). 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e'  assistito  da
un difensore. In mancanza di difensore di  fiducia  e'  designato  un
difensore di ufficio. 
  4. Nel caso previsto dal comma  1  il  testimone  non  puo'  essere
obbligato a deporre sui fatti per i quali  e'  stata  pronunciata  in
giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento
egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero  non  aveva  reso
alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone  non
puo' essere obbligato a deporre su fatti che  concernono  la  propria
responsabilita' in ordine al  reato  per  cui  si  procede  o  si  e'
proceduto nei suoi confronti. 
  5. In ogni caso le  dichiarazioni  rese  dai  soggetti  di  cui  al
presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che
le ha rese  nel  procedimento  a  suo  carico,  nel  procedimento  di
revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio  civile
o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti  e  delle
sentenze suddette. 
  6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio  di
testimone ai sensi del presente articolo si applica  la  disposizione
di cui all'articolo 192, comma 3". 
 
          Nota all'art. 6: 
              - Per il testo degli articoli 12 e 371  del  codice  di
          procedura penale, v. in nota all'art. 1. 
              - Si trascrive il testo dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita  fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni   di
          reclusione  o  di  arresto,  soli  o   congiunti   a   pena
          pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena  (163  c.p.).  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta (563)". 
              - Per il testo dell'art. 64  del  codice  di  procedura
          penale, in nota all'art. 2. 
              - Si trascrive il testo dell'art.  192,  comma  3,  del
          codice di procedura penale: 
              "3. Le dichiarazioni rese dal coimputato  del  medesimo
          reato  (110  ss.  c.p.)  o  da  persona  imputata   in   un
          procedimento connesso  a  norma  dell'art.  12  (210)  sono
          valutate unitamente agli altri elementi  di  prova  che  ne
          confermano l'attendibilita'.".