Art. 7. 
 
  1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. L'inutilizzabilita' opera  anche  nelle  fasi  diverse  dal
dibattimento, se  gli  informatori  non  sono  stati  interrogati  ne
assunti a sommarie informazioni". 
 
          Nota all'art. 7: 
              - Si trascrive il testo dell'art.  203  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e  dei
          servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non  puo'  obbligare
          gli ufficiali e gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  (57)
          nonche'  il  personale  dipendente  dai  servizi   per   le
          informazioni  e  la  sicurezza  militare  o  democratica  a
          rivelare i nomi dei loro informatori (204). Se  questi  non
          sono esaminati come  testimoni,  le  informazioni  da  essi
          fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate (191). 
              1-bis.  L'inutilizzabilita'  opera  anche  nelle   fasi
          diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
          interrogati ne' assunti a sommarie informazioni".