Art. 8. 
 
  1. All'articolo 210 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 12,"  sono
inserite le seguenti:  "comma  1,  lettera  a),"  e  dopo  la  parola
"separatamente"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  che  non  possono
assumere l'ufficio di testimone"; 
    b) nel comma 5, le parole: "194, 195, 499 e 503" sono  sostituite
dalle seguenti: "194, 195, 498, 499 e 500"; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano  anche  alle
persone imputate in un procedimento connesso ai  sensi  dell'articolo
12,  comma  1,  lettera  c),  o  di  un  reato  collegato   a   norma
dell'articolo 371, comma  2,  lettera  b),  che  non  hanno  reso  in
precedenza    dichiarazioni    concernenti     la     responsabilita'
dell'imputato.  Tuttavia  a  tali  persone  e'  dato   l'avvertimento
previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c),  e  se  esse  non  si
avvalgono della facolta' di non  rispondere,  assumono  l'ufficio  di
testimone. Al loro esame  si  applicano,  in  tal  caso,  oltre  alle
disposizioni richiamate dal comma  5,  anche  quelle  previste  dagli
articoli 197-bis e 497". 
  2. All'articolo 363, comma 1, del codice  di  procedura  penale  le
parole: "3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "3, 4 e 6". 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si trascrive il testo dell'art.  210  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento
          connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un
          procedimento  connesso  a  norma  dell'art.  12,  comma  1,
          lettera a), nei confronti delle quali si procede  o  si  e'
          proceduto  separatamente  e  che   non   possono   assumere
          l'ufficio di  testimone,  sono  esaminate  a  richiesta  di
          parte, ovvero, nel caso indicato nell'art.  195,  anche  di
          ufficio (147, lettera a). 
              2. Esse hanno obbligo di  presentarsi  al  giudice,  il
          quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. 
              Si osservano le norme  sulla  citazione  dei  testimoni
          (468). 
              3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un
          difensore che  ha  diritto  di  partecipare  all'esame.  In
          mancanza  di  un  difensore  di  fiducia  e'  designato  un
          difensore di ufficio (96, 97). 
              4. Prima che abbia inizio l'esame, il  giudice  avverte
          le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto  disposto
          dall'art.  66,  comma  1,  esse  hanno  facolta'   di   non
          rispondere. 
              5. All'esame  si  applicano  le  disposizioni  previste
          dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500. 
              6. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche alle persone imputate in un procedimento connesso  ai
          sensi dell'art. 12, comma 1, lettera  c),  o  di  un  reato
          collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera  b),  che
          non hanno reso in precedenza dichiarazioni  concernenti  la
          responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali  persone  e'
          dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera
          c), e, se esse non  si  avvalgono  della  facolta'  di  non
          rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro  esame
          si  applicano,  in  tal  caso,  oltre   alle   disposizioni
          richiamate  dal  comma  5,  anche  quelle  previsto   dagli
          articoli 197-bis e 497". 
              - Si trascrive il testo dell'art.  363  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 363 (Interrogatorio di  persona  imputata  in  un
          procedimento connesso). - 1.  Le  persone  imputate  in  un
          procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono interrogate
          dal pubblico ministero sui fatti per cui si  procede  nelle
          forme previste dall'art. 210, commi 2, 3, 4 e 6. 
              2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  alle
          persone imputate di un reato collegato a quello per cui  si
          procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2,  lettera
          b).". 
              - Si trascrive il testo dell'art.  194  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 194 (Oggetto e limiti della testimonianza). -  1.
          Il testimone  e'  esaminato  sui  fatti  che  costituiscono
          oggetto di prova (187). Non puo'  deporre  sulla  moralita'
          dell'imputato, salvo che  si  tratti  di  fatti  specifici,
          idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato
          e alla pericolosita' sociale (203 c.p.). 
              2.  L'esame  puo'  estendersi  anche  ai  rapporti   di
          parentela e di interesse che intercorrono tra il  testimone
          e le parti o altri testimoni nonche'  alle  circostanze  il
          cui   accertamento   e'   necessario   per   valutarne   la
          credibilita'.  La  deposizione  sui  fatti  che  servono  a
          definire la personalita' della  persona  offesa  dal  reato
          (90) e' ammessa solo quando  il  fatto  dell'imputato  deve
          essere valutato in relazione  al  comportamento  di  quella
          persona. 
              3. Il  testimone  e'  esaminato  su  fatti  determinati
          (499). Non puo' deporre sulle voci  correnti  nel  pubblico
          ne'  esprimere  apprezzamenti  personali  salvo   che   sia
          impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.". 
              - Per il testo dell'art. 195 del  codice  di  procedura
          penale, vedi nota all'articolo 4. 
              - Si trascrive il testo dell'art. 498,  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 498 (Esame diretto e controesame dei  testimoni).
          - 1. Le domande  sono  rivolte  direttamente  dal  pubblico
          ministero o  dal  difensore  che  ha  chiesto  l'esame  del
          testimone (493, 5674). 
              2. Successivamente altre domande possono essere rivolte
          dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine
          indicato nell'art. 496 (505, 506). 
              3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande. 
              4. L'esame testimoniale del minorenne e'  condotto  dal
          presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti.
          Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di  un
          familiare  del  minore  o  di  un  esperto  in   psicologia
          infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene  che
          l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita'
          del  teste,  dispone  con  ordinanza  (125,  586)  che   la
          deposizione  prosegua  nelle  forme  previste   dai   commi
          precedenti. L'ordinanza  puo'  essere  revocata  nel  corso
          dell'esame (4724). 
              4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se
          il presidente lo ritiene necessario, le  modalita'  di  cui
          all'art. 398, comma 5-bis. 
              4-ter. Quando si  procede  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli  600-bis,  600-ter,   600-quater,   600-quinquies,
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  l'esame  del  minore  vittima  del   reato   viene
          effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,  mediante
          l'uso di  un  vetro  specchio  unitamente  ad  un  impianto
          citofonico.". 
              - Per il testo dell'art. 499 del  codice  di  procedura
          penale, v. nota all'articolo 15. 
              - Per il testo dell'art. 500 del  codice  di  procedura
          penale, v. art. 16 della legge qui pubblicata.