Art. 8. 1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 12," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a)," e dopo la parola "separatamente" sono inserite le seguenti: "e che non possono assumere l'ufficio di testimone"; b) nel comma 5, le parole: "194, 195, 499 e 503" sono sostituite dalle seguenti: "194, 195, 498, 499 e 500"; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497". 2. All'articolo 363, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "3, 4 e 6".
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche di ufficio (147, lettera a). 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni (468). 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio (96, 97). 4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere. 5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previsto dagli articoli 197-bis e 497". - Si trascrive il testo dell'art. 363 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 363 (Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'art. 210, commi 2, 3, 4 e 6. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b).". - Si trascrive il testo dell'art. 194 del codice di procedura penale: "Art. 194 (Oggetto e limiti della testimonianza). - 1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale (203 c.p.). 2. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato (90) e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il testimone e' esaminato su fatti determinati (499). Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.". - Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, vedi nota all'articolo 4. - Si trascrive il testo dell'art. 498, del codice di procedura penale: "Art. 498 (Esame diretto e controesame dei testimoni). - 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone (493, 5674). 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496 (505, 506). 3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita' del teste, dispone con ordinanza (125, 586) che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame (4724). 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'art. 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.". - Per il testo dell'art. 499 del codice di procedura penale, v. nota all'articolo 15. - Per il testo dell'art. 500 del codice di procedura penale, v. art. 16 della legge qui pubblicata.