Art. 9. 
 
  1. All'articolo 238 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  2  i   verbali   di
dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se
il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o  se  nei
suoi confronti fa stato la sentenza civile."; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti
che non sono ripetibili. Se la ripetizione  dell'  atto  e'  divenuta
impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti,  l'acquisizione  e'
ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili."; 
  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1,  2,  2-bis  e  3,  i
verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati  nel  dibattimento
soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza  di
consenso,  detti   verbali   possono   essere   utilizzati   per   le
contestazioni previste dagli articoli 500 e 503". 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Il  testo  dell'art.  238  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 238 (Verbali di prove di altri  procedimenti).  -
          1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove  di  altro
          procedimento  penale  se  si  tratta   di   prove   assunte
          nell'incidente probatorio (392 ss.) o nel dibattimento (496
          ss.). 
              2.  E'  ammessa  l'acquisizione  di  verbali  di  prove
          assunte in un giudizio civile  definito  con  sentenza  che
          abbia acquistato autorita' di cosa giudicata (324 c.p.c.). 
              2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i  verbali  di
          dichiarazioni possono essere utilizzati  contro  l'imputato
          soltanto se il suo difensore ha partecipato  all'assunzione
          della prova o se nei suoi confronti fa  stato  la  sentenza
          civile. 
              3.   E'   comunque   ammessa    l'acquisizione    della
          documentazione di atti  che  non  sono  ripetibili.  Se  la
          ripetizione dell'atto e' divenuta impossibile per  fatti  o
          circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa  se  si
          tratta di fatti o circostanze imprevedibili. 
              4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2,  2-bis
          e 3, i verbali di dichiarazioni possono  essere  utilizzati
          nel dibattimento soltanto nei confronti  dell'imputato  che
          vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono
          essere  utilizzati  per  le  contestazioni  previste  dagli
          articoli 500 e 503. 
              5. Salvo quanto previsto dall'articolo  190-bis,  resta
          fermo il diritto delle parti di ottenere a norma  dell'art.
          190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni  sono  state
          acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e  4  del  presente
          articolo.". 
              - Per il testo degli articoli 500 e 503 del  codice  di
          procedura penale, v. art. 16  in  nota  all'art.  17  della
          legge qui pubblicata: