Art. 9. 1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto e' divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 238 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio (392 ss.) o nel dibattimento (496 ss.). 2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata (324 c.p.c.). 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile. 3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto e' divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili. 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.". - Per il testo degli articoli 500 e 503 del codice di procedura penale, v. art. 16 in nota all'art. 17 della legge qui pubblicata: