IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 419, recante
riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici  nazionali  ed  in
particolare  l'articolo  9  che prevede l'adozione di regolamenti per
l'organizzazione  dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 18 dicembre
  2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri  per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Istituto superiore di sanita'

  1.  L'Istituto  superiore  di  sanita'  (I.S.S.) e' ente di diritto
pubblico,    dotato    di   autonomia   scientifica,   organizzativa,
amministrativa e contabile.
  2.  L'I.S.S.  e'  organo tecnico-scientifico del servizio sanitario
nazionale  del quale il Ministero della sanita', le regioni e tramite
queste  le  aziende  sanitarie  locali  e  le  aziende ospedaliere si
avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa
vigente.  L'I.S.S.  e'  sottoposto  alla vigilanza del Ministro della
sanita'.
  3.   L'I.S.S.   esercita  nelle  materie  di  competenza  dell'area
sanitaria   del   Ministero   della   sanita'   funzioni   e  compiti
tecnico-scientifici  e  di  coordinamento  tecnico;  in  particolare,
svolge  funzioni  di  ricerca,  di sperimentazione, di controllo e di
formazione  per  quanto  concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge
gli  altri  compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano
allo stesso.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il   testo   dell'art.   9  del  decreto  legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  419,  e'  riportato  nelle note alle
          premesse.

          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - L'art.   17   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) lettera   abrogata   dall'art.   74   del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - L'art.  9  del decreto legislativo 29 ottobre, n. 419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              "Art.  9  (Istituto  superiore  di  sanita'  e Istituto
          superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
          1.  L'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS)  e l'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL)   esercitano,  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministero     della    sanita',    funzioni    e    compiti
          tecnico-scientifici   e   di   coordinamento   tecnico.  In
          particolare,   l'ISS   svolge,   funzioni  di  ricerca,  di
          sperimentazione,  di  controllo  e di formazione per quanto
          concerne   la   salute  pubblica;  l'ISPESL  e'  centro  di
          riferimento   nazionale  di  informazione,  documentazione,
          ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia
          di  tutela  della  salute e della sicurezza e benessere nei
          luoghi di lavoro.
              2.   L'ISS  e  l'ISPESL  hanno  autonomia  scientifica,
          organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti
          alla   vigilanza   del   Ministro   della   sanita'.   Essi
          costituiscono   organi   tecnico-scientifici  del  Servizio
          sanitario  nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e,
          tramite  queste,  le  Aziende sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere  si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni
          conferite loro dalla normativa vigente.
              3.  Sono  organi  dei  due  Istituti  il presidente, il
          consiglio  di  amministrazione,  il  direttore generale, il
          comitato  scientifico  e  il  collegio  dei  revisori. Alla
          organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti
          di  cui  all'art.  13,  che  recano  anche  disposizioni di
          raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo
          5 giugno  1998,  n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti
          per gli enti di ricerca.
              4.  Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e
          l'art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n.  267,
          concerne "Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanita',
          a  norma  dell'art.  1,  comma  1,  lettera h), della legge
          23 ottobre 1992, n. 421".