Art. 11. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati con decreto del Ministro della sanita', di cui uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dura in carica tre anni. 2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica documentata professionalita'. 3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita' dell'I.S.S. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione. 4. Con provvedimento del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sara' stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.