Art. 11. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei revisori dei conti e'  composto  da  tre  membri
effettivi ed un supplente nominati con  decreto  del  Ministro  della
sanita', di cui uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dura in carica tre anni. 
  2. I predetti  componenti,  ad  eccezione  del  rappresentante  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
devono essere scelti tra  gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori
contabili  o  tra  persone  in  possesso  di  specifica   documentata
professionalita'. 
  3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al  riscontro  degli
atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme  di
leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta  dei  libri  e  delle
scritture contabili, effettua le verifiche di  cassa  e  compie  ogni
altro  atto  inteso  ad  accertare  la   regolarita'   dell'attivita'
dell'I.S.S. I  componenti  del  Collegio  possono  partecipare  senza
diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione. 
  4. Con provvedimento del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sara' stabilito il compenso  da  corrispondere  al  presidente  e  ai
componenti del Collegio dei revisori.