Art. 12. 
                            E s p e r t i 
 
  1. Per particolari motivate esigenze, ed entro il limite massimo di
dieci  unita',  nelle  materie  nelle  quali  non  siano  disponibili
all'interno  adeguate   professionalita'   tecnico-scientifiche,   il
Consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi ad esperti.