Art. 13. 
                             Regolamenti 
 
  1. Entro centoventi giorni dal suo  insediamento  il  Consiglio  di
amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina: 
    a)  le  modalita'  per  la  gestione   patrimoniale,   economica,
finanziaria e contabile interna, anche in  deroga  alle  disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato; 
    b) le modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture; 
    c) le modalita' per  la  stipula  di  convenzioni,  contratti  ed
accordi  di  collaborazione  con  amministrazioni,  enti,   organismi
nazionali, esteri e internazionali; 
    d) le modalita' di conferimento  degli  incarichi  temporanei  di
collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca; 
    e) le modalita' di conferimento delle borse di studio; 
    f) la disciplina e le modalita' della attivita' brevettuale; 
    g) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con
i principi fissati dalla normativa vigente; 
    h) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con  il  pubblico
ai  sensi  dall'articolo  13,  comma  1,  lettera  m),  del   decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 
    i) l'istituzione di un ufficio per la  gestione  del  contenzioso
del lavoro ai sensi dell'articolo 12-bis del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    j)  l'organizzazione  dell'Istituto  a  livello  di  strutture  e
personale, ivi compresa la determinazione degli  uffici  dirigenziali
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29, e successive modifiche ed integrazioni che viene determinata  nel
numero massimo di quindici  uffici  di  livello  dirigenziale  e  due
uffici di livello dirigenziale generale. 
  2. I regolamenti di contabilita' sono soggetti all'approvazione del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica; i regolamenti  concernenti
l'organizzazione e il personale sono  soggetti  all'approvazione  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per  la  funzione
pubblica;  tutti  gli  altri  regolamenti  sono  soggetti  alla  sola
approvazione del  Ministro  della  sanita'.  Decorso  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di ricezione, senza  che  sia  intervenuta
osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati. 
  3.  I  regolamenti  sono  emanati  dal   Presidente   dell'Istituto
superiore di sanita'. 
 
          Note all'art. 13: 
              - L'art. 13, comma 1, lettera m),  del  citato  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' il seguente: 
              "1. Le amministrazioni dello Stato  che  esercitano  la
          vigilanza sugli enti pubblici cui si  applica  il  presente
          decreto promuovono, con le  modalita'  stabilite  per  ogni
          ente dalle norme vigenti, la revisione  degli  statuti.  La
          revisione adegua gli statuti stessi  alle  seguenti,  norme
          generali, regolatrici della materia: 
                a) - l) (omissis); 
                m) istituzione di un ufficio per le relazioni con  il
          pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; 
                (omissis)". 
              - L'art. l2-bis  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: 
              "Art. 12-bis (Uffici per la  gestione  del  contenzioso
          del lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche  provvedono,
          nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad  organizzare  la
          gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
          uffici, in modo da  assicurare  l'efficace  svolgimento  di
          tutte le attivita'  stragiudiziali  e  giudiziali  inerenti
          alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee  o  affini
          possono istituire, mediante convenzione che  ne  regoli  le
          modalita' di costituzione  e  di  funzionamento,  un  unico
          ufficio per la gestione di tutto o  parte  del  contenzioso
          comune". 
              - L'art. 19 del citato decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29 e successive modificazioni, e' il seguente: 
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art.  2103,
          del codice civile. 
              2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta' di rinnovo. Sono  definiti  contrattualmente,  per
          ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi  da  conseguire,
          la durata dell'incarico, salvi i  casi  di  revoca  di  cui
          all'art.  21,   nonche'   il   corrispondente   trattamento
          economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi  dell'art.  24
          ed ha carattere onnicomprensivo. 
              3. Gli incarichi di segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia del ruolo unico di cui  all'art.  23  o,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
              4. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  sono  conferiti  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, a dirigenti  della  prima  fascia  del
          ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura  non  superiore
          ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo  unico  ovvero,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c). 
              6. Gli incarichi di cui  ai  commi  precedenti  possono
          essere conferiti con contratto a tempo determinato,  e  con
          le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni
          dirigenziali, o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o   da
          concrete esperienze di lavoro, o  provenienti  dai  settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento economico puo'  essere  integrato  da
          una indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali,  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso  di  risoluzione
          consensuale del contratto individuale di  cui  al  comma  2
          dell'art. 24. 
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  2,  comma  4,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore".